Articolo 134 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Dispositivo

L'ordinanza è succintamente motivata (1). Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente (4).

Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione (2).

[L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso] (3).

Note

(1) L'ordinanza si caratterizza per la succinta motivazione a distinguendosi in tal modo dalla sentenza che deve essere costituzionalmente motivata (art. 111 Cost.) e dal decreto, che, normalmente non necessita di motivazione pur avendo anch'esso funzione ordinatoria-interna al processo. In ogni caso, la succinta motivazione garantisce un controllo sull'iter logico seguito dal giudice per arrivare alla sua pronuncia e la sua totale mancanza comporta la nullità dell'ordinanza, eccetto il caso delle ordinanze di mero rinvio, in cui non è necessario l'obbligo della motivazione.

(2) La norma specifica che l'ordinanza può essere pronunciata in udienza o fuori udienza e, in questo caso, deve essere redatta in calce al verbale dell'udienza o su un foglio separato, in ogni caso sottoscritto dal giudice. Inoltre, l'ordinanza fuori udienza deve essere comunicata alle parti a cura del cancelliere in modo tale che queste siano rese edotte del contenuto del provvedimento nonchè della nuova udienza in cui il giudizio deve proseguire. La mancanza di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento e degli atti successivi, quindi anche della sentenza eventualmente emessa.Diversamente, l'ordinanza che viene pronunciata in udienza dal giudice ed inserita nel verbale si presume conosciuta sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero dovuto partecipare e quindi non va comunicata a queste ultime. Inoltre, ci sono dei casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui l'ordinanza deve essere portata a conoscenza, non tramite comunicazione, ma per mezzo di vera e propria notificazione. Ad esempio le ordinanze di condanna a pene pecuniarie (art. 179, II comma) oppure all'ordinanza del collegio che ammette il giuramento (art. 237, II comma).

(3) Comma inserito dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal 15 maggio 2005, successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità), con decorrenza dal 01 gennaio 2012 ed applicazione dal 31 gennaio 2012.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 32724/2024

In tema di contenzioso civile, la mancata comunicazione al difensore della parte costituita del deposito dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza determina, a norma dell'art. 176, comma 2, c.p.c., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità del provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 c.p.c. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. Tale nullità presuppone che la mancata comunicazione abbia impedito concretamente al difensore di adempiere agli obblighi processuali inerenti la prosecuzione del giudizio. L'onere di vigilare presso la cancelleria per acquisire notizia delle vicende processuali non è in capo al difensore in caso di mancata comunicazione di ordinanze istruttorie assunte fuori udienza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 32724 del 16 dicembre 2024)

2Cass. civ. n. 35032/2023

Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione - imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 35032 del 14 dicembre 2023)

3Cass. civ. n. 16731/2009

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato in relazione alla revoca di un'ordinanza di assegnazione di beni mobili). (Rigetta, Trib. Aosta, 29/07/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16731 del 17 luglio 2009)

4Cass. civ. n. 24479/2008

L'art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idonea a spiegare ed a rendere intelligibili le ragioni del conflitto, l'affermazione nell'ordinanza del Tribunale che aveva richiesto il regolamento, secondo cui «il giudice di pace rimettente del presente procedimento avrebbe dovuto separare le domande proposte avanti al suo ufficio trattenendo necessariamente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo che aveva emesso»)(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24479 del 2 ottobre 2008)

5Cass. civ. n. 27143/2006

Al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza e sia, pertanto, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre; ne consegue che deve essere definito come sentenza il provvedimento con il quale il giudice definisce la controversia soggetta al suo giudizio, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale; mentre non è definibile come sentenza il provvedimento adottato in ordine all'ulteriore corso del giudizio, anche se con esso siano state decise questioni di merito o di procedura, essendo tali questioni soggette al successivo riesame in sede decisoria. (Cassa senza rinvio, App. Milano, 12 Novembre 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27143 del 19 dicembre 2006)

6Cass. civ. n. 24159/2006

Nel rito del lavoro, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 cod.proc.civ. non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Conseguentemente, il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, ai sensi dell'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 134 e 156 cod.proc.civ., la nullità del provvedimento nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza. (Cassa con rinvio, App. Caltanissetta, 22 Novembre 2003).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 24159 del 13 novembre 2006)

7Cass. civ. n. 11353/2004

Nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, c.p.c. - indicare ex art. 414, n. 4 c.p.c. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, c.p.c. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 c.p.c., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, c.p.c. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, c.p.c.), ma anche l'attore (art. 414, n. 5, c.p.c.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 11353 del 17 giugno 2004)

8Cass. civ. n. 10946/2004

Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre. Pertanto, siccome il provvedimento — impropriamente qualificato ordinanza — con cui il giudice monocratico affermi la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva, deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione, la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10946 del 9 giugno 2004)

9Cass. civ. n. 5238/2004

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, c.p.c., con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finchè non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5238 del 15 marzo 2004)

10Cass. civ. n. 4929/2004

Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 c.p.c. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere; in particolre, non deve essere comunicata al procuratore costituito ma assente la nomina del consulente tecnico d'ufficio avvenuta in udienza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4929 del 10 marzo 2004)

11Cass. civ. n. 12794/1997

Se un'ordinanza fuori udienza – nella specie emessa dal presidente del collegio in accoglimento dell'istanza di anticipo dell'udienza di decisione della causa – è comunicata (art. 134, secondo comma, c.p.c.) presso la cancelleria anziché nel domicilio eletto (art. 82, primo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), la sentenza è insanabilmente nulla (artt. 156, secondo comma, e 159, c.p.c.), se la parte non ha partecipato alla discussione né ha svolto attività difensiva (comparsa conclusionale o eventuale memoria di replica), per violazione del relativo diritto e del principio del contraddittorio, vizi rilevabili ex actis in sede di legittimità, trattandosi di error in procedendo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12794 del 17 dicembre 1997)

12Cass. civ. n. 7958/1997

L'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 (resa, in tema di liquidazione a periti e consulenti, in camera di consiglio ed in presenza di più parti), pur incidendo, con carattere di definitività, su diritti soggettivi (ed essendo, conseguentemente, assoggettabile al rimedio processuale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., per mancata previsione di altri e diversi mezzi di impugnazione), conserva la propria veste formale di provvedimento collegiale ordinatorio che, come tale, ed a prescindere dalla natura sostanziale di sentenza, va sottoscritto, a norma dell'art. 134 c.p.c., dal solo presidente, e non anche dal giudice relatore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7958 del 25 agosto 1997)