Articolo 135 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Forma e contenuto del decreto
Dispositivo
Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte (1).
[Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.] (5)
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
Il decreto non è motivato (2), salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge (3); è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente (4).
Note
(1) Di norma, il decreto è pronunciato in assenza di contraddittorio tra le parti, ovvero inaudita altera parte, come ad esempio accade nella giurisdizione volontaria (art. 737), nei provvedimenti cautelari (art. 672, IV comma) e nei decreti d'ingiunzione (art. 641). Tuttavia, vi sono dei casi in cui è necessario ascoltare le parti per la pronuncia di alcuni decreti (si pensi, in particolare, all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, sulla quale si pronuncia il tribunale con decreto motivato sentite parti e pubblico ministero: art. 274, II comma).
(2) Anche se la norma indica che il decreto è privo di motivazione, è necessario tenere in considerazione il disposto di cui all'art. 111 Cost.secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Proprio per tale ragione sovente accade nella prassi che il decreto sia, anche se solo sommariamente, motivato.
(3) Ad esempio, si pensi al decreto motivato con il quale si abbreviano i termini di comparizione (art. 163 bis, II comma) o con il quale si rigetta la domanda d'ingiunzione del creditore (art. 640, II comma) o ancora con il quale il giudice provvede in caso di sequestro anteriore alla causa (art. 672, IV comma). In queste ipotesi, se è omessa la motivazione, il decreto è nullo.
(4) Diverse risultano le modalità con cui il decreto viene portato a conoscenza delle parti. Infatti, sono le singole disposizioni che in alcuni casi prevedono la semplice comunicazione (art. 163 bis,179), altre volte la notificazione (art. 297,302) o ancora l'inserimento nel fascicolo d'ufficio (art. 77 disp.stt.) o infine l'affissione (art. 54 e art. 80 disp. att.).
(5) Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 21800/2013
La motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Fattispecie relativa a decreto del tribunale di liquidazione del compenso a curatore fallimentare).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 21800 del 24 settembre 2013)
2Cass. civ. n. 1600/2003
Il decreto con cui la corte d'appello provvede, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla domanda di equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo può essere sorretto da una motivazione soltanto sintetica, essendo a tal fine sufficiente che il giudice dia conto dei criteri in base ai quali ha fondato il proprio convincimento richiamandosi – salvo i casi in cui la durata è di per sè sola così eloquente da rendere ictu oculi superfluo ogni altro rilievo – ai canoni indicati nell'art. 2, comma secondo, della legge citata, ossia facendosi carico di valutare la complessità delle questioni trattate nello specifico processo e il comportamento in esso tenuto dai soggetti menzionati nella predetta disposizione, senza che sia in alcun modo necessario ripercorrere analiticamente tutti i passaggi del processo della cui durata si discute.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1600 del 4 febbraio 2003)
3Cass. civ. n. 13762/2002
Il principio secondo il quale i provvedimenti aventi veste di sentenza possono contenere una motivazione concisa e non necessitante di espliciti riferimenti a tutte le argomentazioni, allegazioni e prospettazioni delle parti (che devono per implicito aversi per disattese se incompatibili con la soluzione giuridica adottata e l'iter argomentativo) è applicabile, a più forte ragione, ai provvedimenti diversi dalle sentenze, ed in particolare ai decreti (nella specie, decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale di una procedura di amministrazione controllata), la cui motivazione ben può essere sommaria, nel senso che il giudice, senza trascriverli, può, nel provvedimento, limitarsi ad indicare i fatti e gli elementi, fra quelli portati al suo giudizio (o che, comunque, possa incidere su di esso), che lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13762 del 20 settembre 2002)