Articolo 136 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Comunicazioni

Dispositivo

Note

(1) Tra le comunicazioni alle parti costituite che competono al cancelliere rientrano quelle relative dell'avvenuto deposito della sentenza del giudice (art. 133); le ordinanze pronunciate dal giudice fuori udienza (art. 134); quelle relative all'avvenuta costituzione fuori udienza del terzo interveniente (art. 267) e dell'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata (art. 525).

(2) In ogni caso in cui sia prevista la facoltà di intervento del P.M. nelle cause indicate dall'art. 70, il giudice ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero (art. 71).

(3) L'opinione prevalente in dottrina, ritiene che, in ossequio al principio della libertà delle forme, sia valida anche la comunicazione effettuata in una forma non prevista da tale norma, purché raggiunga lo scopo di assicurare la certezza sull'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario e in ordine alla data di tale conoscenza.Si precisa che nella prassi, è stato ritenuto sufficiente a tal fine il «visto» per presa visione sottoscritto e datato dal difensore, apposto sull'originale del biglietto di cancelleria senza la materiale consegna del biglietto stesso.

(4) La comunicazione è assai rilevante perchè segna il momento a partire dal quale decorrono per le parti i termini per il compimento di determinate attività: proposizione del regolamento di competenza (art. 47); riassunzione della causa (art. 50); impugnazione del p.m. contro le sentenze in materia matrimoniale (art. 72).

(5) Comma così sostituito dall'art. Comma modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

(6) Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, successivamente sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e poi ulteriormente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia).Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(7) Le parole "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 con decorrenza dal 20 ottobre 2012, come modificato dalla legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 35-ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato dalla legge di conversione L. 14 settembre 2011, n. 148, con decorrenza dal 17.09.2011, e successivamente abrogato dall'art. 25, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 31 gennaio 2012.

(9) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 136, commi 1, 2 e 3. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (22)

1Cass. civ. n. 19603/2025

2Cass. civ. n. 16737/2025

3Cass. civ. n. 5647/2025

4Cass. civ. n. 33219/2024

5Cass. civ. n. 23056/2024

6Cass. civ. n. 21688/2024

7Cass. civ. n. 18388/2024

8Cass. civ. n. 13532/2019

9Cass. civ. n. 2942/2019

10Cass. civ. n. 20698/2018

11Cass. civ. n. 21519/2017

12Cass. civ. n. 26773/2016

13Cass. civ. n. 21428/2014

14Cass. civ. n. 9421/2012

15Cass. civ. n. 6635/2012

16Cass. civ. n. 5168/2012

17Cass. civ. n. 24663/2007

18Cass. civ. n. 4866/2007

19Cass. civ. n. 19727/2003

20Cass. civ. n. 6601/2000

21Cass. civ. n. 1140/1996

22Cass. civ. n. 1606/1979