Articolo 146 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione a militari in attività di servizio

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti ad un corpo militare. Pertanto, non solo ai militari in servizio effettivo permanente, ma anche a quelli per mobilitazione e ai volontari nonché agli appartenenti ai corpi militarizzati di polizia.

(2) Si tratta comunque di una forma di notificazione residuale, poichè la norma specifica che quando la notifica non può avvenire in mani proprie ai sensi dell'art. 138, senza necessità di alcuna altra formalità si procede mediante consegna ad un consegnatario secondo le disposizioni degli artt.139 ss..

(3) La notificazione di un atto al militare in servizio può avvenire anche a mezzo del servizio postale presso il domicilio del militare stesso e, qualora il plico sia consegnato nelle mani proprie del destinatario, non è necessaria la consegna di una copia al p.m. affinchè ne curi l'invio al comandante del corpo cui il militare appartiene.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 372/2007

2Cass. civ. n. 19655/2005

3Cass. civ. n. 1202/1996

4Cass. civ. n. 3316/1983