Articolo 147 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Tempo delle notificazioni

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 e prevede un unico arco temporale nel quale, durante l'intero anno le notificazioni non possono effettuarsi. Invero, le notificazioni eseguite oltre l'orario prescritto possono essere legittimamente rifiutate dal destinatario o dal consegnatario.

(2) Nel caso in cui la parte interessata lo richieda, l'ufficiale giudiziario deve inserire nella relata di notifica l'indicazione dell'ora nella quale la notifica è stata eseguita.

(3) Comma aggiunto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 32091/2023

2Cass. civ. n. 1519/2023

3Cass. civ. n. 20198/2018

4Cass. civ. n. 30766/2017

5Cass. civ. n. 21915/2017

6Cass. civ. n. 1422/1980

7Cass. civ. n. 3478/1979