Articolo 648 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Dispositivo

Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta (1) o di pronta soluzione (2), può (3) concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile (4), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo [642]. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (5).

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (6).

Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile (7).

Note

(1) Nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della sua emissione, il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto quando l'opposizione stessa non sia fondata su prova scritta, ovvero sui documenti di cui agli artt.2699 e ss. c.c., che dimostrino l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito.

(2) Allo stesso modo, il giudice dell'opposizione potrebbe concedere la provvisoria esecuzione nel caso in cui l'opposizione non sia di pronta soluzione, ovvero richieda una lunga indagine in quanto basata su prove che devono essere acquisite nel corso del processo. Si definiscono invece prove di pronta soluzione» quelle basate su fatti notori o su fatti pacifici tra le parti, e che quindi possono essere acquisite nella stessa udienza.

(3) Il giudice dell'opposizione può discrezionalmente concedere la provvisoria esecuzione a seconda che ritenga o meno fondata l'opposizione. Infatti, la provvisoria esecuzione richiede il c.d.fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza della domanda del creditore accolta con decreto ingiuntivo.

(4) L'ordinanza con cui il giudice dispone in merito alla concessione della provvisoria esecuzione o al suo rigetto non è impugnabile ai sensi dell'art. 177 del c.p.c..Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha aggiunto le parole "provvedendo in prima udienza".

(5) Comma sostituito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successivamente modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. La parola "concede" è stata sostituita con "deve concedere" dall'art. 4 comma 1 D. L. 3 maggio 2016 n. 59.Si precisa che in relazione alla concessione della provvisoria esecuzione, la mancata produzione di una prova scritta da parte dell'opponente determina effetti assimilabili a quelli connessi alla produzione dei titoli di cui all'art. 642.

(6) Con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, comma primo, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648". Pertanto, il giudice valuta discrezionalmente se concedere o meno la provvisoria esecuzione dietro offerta di cauzione da parte del creditore opposto. In questo caso, si ritiene che sussista una forma di autotutela del creditore, al quale è data la possibilità di costituirsi un titolo esecutivo sia pure con la mediazione del giudice.

(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 8, lettera d) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 13596/2014

L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile con l'appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 13596 del 16 giugno 2014)

2Cass. civ. n. 10132/2012

L'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo concede la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio, potendo essere modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa ed è, pertanto, inidonea a contenere una statuizione sulla giurisdizione sulla quale possa formarsi il giudicato; ne consegue che l'emissione di tale ordinanza non preclude l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 10132 del 20 giugno 2012)

3Cass. civ. n. 3012/2006

L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull'an debeatur ai sensi dell'art. 278 c.p.c., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9 del D.L.vo n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3012 del 10 febbraio 2006)

4Cass. civ. n. 3582/2001

La dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo comporta non già il riconoscimento della sua inefficacia — come avviene nel caso della revoca — bensì quello dell'esistenza di un vizio sostanziale che impedisce al provvedimento di aver vita sin dalla sua emanazione: essa perciò travolge tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla cauzione che è imposta come condizione per la concessione dell'esecutorietà provvisoria, e che è diretta a garantire le restituzioni ed il risarcimento conseguenti alla revoca e non alla dichiarazione di nullità della ingiunzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3582 del 12 marzo 2001)

5Cass. civ. n. 5875/1999

Nel giudizio di opposizione a precetto che la parte opponente avverso un decreto ingiuntivo instauri, deducendo che l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, già concessa dal giudice dell'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e successivamente, con altro provvedimento, subordinata alla prestazione di cauzione, è venuta meno, in dipendenza della mancata prestazione della cauzione da parte del creditore opposto, quest'ultimo non può replicare in modo rilevante, ai fini della decisione sul venir meno del diritto di procedere all'esecuzione forzata, deducendo la pretesa illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione, poiché essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sollecitandosi la revoca del provvedimento impositivo della cauzione da parte del giudice di quella opposizione. (Nella specie il creditore opposto aveva dedotto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, che la cauzione avrebbe potuto imporsi solo se offerta da lui stesso a norma dell'art. 648, secondo comma c.p.c. e solo al momento della concessione della provvisoria esecutività al decreto, e che, inoltre, la concessione successiva aveva sostanzialmente modificato l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, non revocabile e non modificabile dall'istruttore, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5875 del 14 giugno 1999)

6Cass. civ. n. 7200/1990

L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo ed a norma dell'art. 648 c.p.c., viene concessa o negata l'esecuzione provvisoria del decreto medesimo, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. — anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione — trattandosi comunque di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, producendo effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7200 del 10 luglio 1990)

7Cass. civ. n. 5492/1984

Il procuratore munito di regolare mandato, che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, in pendenza di opposizione avverso decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto medesimo, subordinatamente al versamento di una cauzione, può avvalersi, per l'effettuazione di tale versamento, dell'opera di una propria segretaria, trattandosi non di un atto processuale, ma di un'incombenza materiale affidabile dal professionista ad un ausiliario, secondo la previsione dell'art. 2232 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5492 del 26 ottobre 1984)

8Cass. civ. n. 5489/1984

Con riguardo all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le spese inerenti e conseguenziali al decreto stesso, ivi comprese quelle relative al provvedimento di concessione della provvisoria esecutività, vanno incluse fra le spese il cui pagamento può essere richiesto con l'atto di precetto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5489 del 26 ottobre 1984)

9Cass. civ. n. 2084/1978

La notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà: a tal fine è del tutto irrilevante che l'esecutorietà sia concessa per l'intera somma enunciata nel dispositivo o per una somma inferiore, per effetto di eventuali risultanze già acquisite nel giudizio di opposizione o a causa di fatti sopravvenuti (es.: pagamenti parziali o estinzione parziale del debito per altre causa).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2084 del 4 maggio 1978)