Articolo 656 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Impugnazione

Dispositivo

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo [647], può impugnarsi (1) per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'articolo [395] e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo [404] secondo comma (2) (3) (4).

Note

(1) In caso di mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente o inerzia delle parti, il decreto ingiuntivo acquista autorità ed efficacia di giudicato, impugnabile solo con la revocazione ai sensi dell'[395 cpc]], nn.1,2,5,6, e con l'opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell'art. 404 del c.p.c., II comma. Il giudice competente a conoscer di tali eventuali impugnazioni è quello che ha emesso l'ingiunzione o al collegio cui appartiene il Presidente.

(2) La norma indica due rimedi straordinari che hanno, per l'appunto, dei limiti ben precisi. Sul punto, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che il rimedio della revocazione è esperibile solamente nelle ipotesi in cui non sia più possibile promuovere l'opposizione ordinaria per scadenza del termine di cui all'art. 641 né il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650.

(3) In giurisprudenza si è precisato che l'impugnazione per revocazione di cui alla norma in analisi è ammissibile anche nel caso in cui il decreto sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione.

(4) Il termine per proporre la domanda di revocazione o di opposizione di terzo revocatoria è pari a trenta giorni che decorrono dal momento indicato nell'art. 326.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 8299/2021

L'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito - o revocato - dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l'opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l'assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8299 del 24 marzo 2021)

2Cass. civ. n. 28414/2018

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la stessa.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28414 del 7 novembre 2018)

3Cass. civ. n. 22308/2016

È inammissibile la revocazione di un decreto ingiuntivo per contrarietà a precedente giudicato ove il debitore ingiunto si sia astenuto dal proporre tempestiva opposizione, pur essendo venuto a conoscenza, nella pendenza del termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., dello stesso di revocazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22308 del 3 novembre 2016)

4Cass. civ. n. 2151/1983

Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 c.p.c., che subordinano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2151 del 26 marzo 1983)

5Cass. civ. n. 1074/1978

Al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applicano le regole relative alla revocazione della sentenza. Pertanto la citazione introduttiva deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche nel caso che il provvedimento di cui si chiede la revocazione sia un decreto ingiuntivo, l'indicazione oltre che del motivo dell'impugnazione delle prove relative alla dimostrazione del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo ovvero della falsità del documento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1074 del 10 aprile 1978)

6Cass. civ. n. 411/1977

L'impugnazione del decreto ingiuntivo per revocazione prevista dall'art. 656 c.p.c. nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 è ammissibile non soltanto nell'ipotesi in cui il decreto sia divenuto esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente, secondo le ipotesi espressamente previste dall'art. 647 cui fa richiamo il citato 656, ma anche nel caso in cui il decreto stesso sia divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione (art. 653).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 411 del 27 gennaio 1977)

7Cass. civ. n. 2697/1973

Ai fini della revocazione di cui all'art. 656 c.p.c. il compito del giudice non è di accertare se il documento in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo fosse o meno falso, bensì di accertare se la falsità di esso sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2697 del 22 ottobre 1973)

8Cass. civ. n. 1741/1966

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di essa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1741 del 4 luglio 1966)