Articolo 664 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pagamento dei canoni

Dispositivo

Note

(1) Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere al giudice oltre alla convalida con formula esecutiva l'emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio dell'immobile. Si tratta di due procedimenti autonomi ma si precisa che il presupposto ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo coincide proprio con la convalida della licenza. Inoltre, se il conduttore non compare o comparendo no si oppone, gli effetti della convalida non si estendono all'ingiunzione, così come l'accoglimento dell'opposizione al decreto non influisce sull'avvenuta convalida, anche se mette in dubbio il giudicato sulla morosità.

(2) Il decreto viene scritto in calce ad una copia dell'atto di intimazione e viene pronunciato immediatamente esecutivo. Avverso tale decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 del c.p.c.. In mancanza, il decreto diventerà esecutivo.

(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 8, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 25599/2016

2Cass. civ. n. 676/2005

3Cass. civ. n. 1529/1994

4Cass. civ. n. 7815/1991

5Cass. civ. n. 265/1977

6Cass. civ. n. 2182/1972

7Cass. civ. n. 3429/1968

8Cass. civ. n. 1394/1965