Articolo 675 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine d'efficacia del provvedimento

Dispositivo

Note

(1) In dottrina manca un'opinione unanime sul momento a partire dal quale far decorrere il termine dei trenta giorni di cui alla norma in esame. Secondo alcuni autori, tale termine decorre dall'emissione del provvedimento e cioè dal suo deposito in cancelleria, secondo altri invece, decorre dalla data della comunicazione nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia stato pronunciato fuori udienza, o dal momento della sua pronuncia se questa sia avvenuta in udienza. Ad ogni modo, si precisa che, al fine di evitare la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, è necessario avviare l'esecuzione del provvedimento entro trenta giorni, rimanendo ferma la possibilità di compiere in un momento successivo gli ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del predetto termine.

(2) Entro il termine dei trenta giorni deve essere compiuto il primo atto di esecuzione che coincide nel sequestro giudiziario sui beni mobili e immobili con l'accesso il loco da parte dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del verbale di sequestro, anche se negativo. Diversamente, nel sequestro conservativo sui beni immobili, l'inizio dell'esecuzione si fa coincidere con la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso la Conservatorìa dei Registri Immobiliari del luogo in cui l'immobile è situato. Nel sequestro conservativo sui beni mobili, con l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al sequestrato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni sottoposti a sequestro, nel caso di sequestro conservativo su mobili.

(3) Si precisa che, ai sensi dell'art. 669 novies del c.p.c., l'inefficacia del sequestro deve essere dichiarata dallo stesso giudice che lo ha concesso, previo ricorso della parte interessata. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza avente efficacia immediatamente esecutiva nel caso in cui manchino contestazioni. Diversamente, assume la forma della sentenza nell'ipotesi in cui siano sorte contestazioni riguardo alla legittimità della emanata pronuncia di inefficacia.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 13775/2007

2Cass. civ. n. 4187/2004

3Cass. civ. n. 8679/1990

4Cass. civ. n. 2672/1983

5Cass. civ. n. 1998/1976

6Cass. civ. n. 710/1971

7Cass. civ. n. 3054/1962