Articolo 675 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Termine d'efficacia del provvedimento
Dispositivo
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (1) (2) (3).
Note
(1) In dottrina manca un'opinione unanime sul momento a partire dal quale far decorrere il termine dei trenta giorni di cui alla norma in esame. Secondo alcuni autori, tale termine decorre dall'emissione del provvedimento e cioè dal suo deposito in cancelleria, secondo altri invece, decorre dalla data della comunicazione nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia stato pronunciato fuori udienza, o dal momento della sua pronuncia se questa sia avvenuta in udienza. Ad ogni modo, si precisa che, al fine di evitare la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, è necessario avviare l'esecuzione del provvedimento entro trenta giorni, rimanendo ferma la possibilità di compiere in un momento successivo gli ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del predetto termine.
(2) Entro il termine dei trenta giorni deve essere compiuto il primo atto di esecuzione che coincide nel sequestro giudiziario sui beni mobili e immobili con l'accesso il loco da parte dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del verbale di sequestro, anche se negativo. Diversamente, nel sequestro conservativo sui beni immobili, l'inizio dell'esecuzione si fa coincidere con la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso la Conservatorìa dei Registri Immobiliari del luogo in cui l'immobile è situato. Nel sequestro conservativo sui beni mobili, con l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al sequestrato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni sottoposti a sequestro, nel caso di sequestro conservativo su mobili.
(3) Si precisa che, ai sensi dell'art. 669 novies del c.p.c., l'inefficacia del sequestro deve essere dichiarata dallo stesso giudice che lo ha concesso, previo ricorso della parte interessata. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza avente efficacia immediatamente esecutiva nel caso in cui manchino contestazioni. Diversamente, assume la forma della sentenza nell'ipotesi in cui siano sorte contestazioni riguardo alla legittimità della emanata pronuncia di inefficacia.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 13775/2007
Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge. (Rigetta, App. Messina, 17 Aprile 2002).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13775 del 12 giugno 2007)
2Cass. civ. n. 4187/2004
Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.–La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare — con affidamento del bene ad un custode — e lo spossessamento del detentore (nel caso coincidente con il custode) cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell'interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell'art. 675 c.p.c., atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4187 del 2 marzo 2004)
3Cass. civ. n. 8679/1990
L'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L'anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all'art. 675 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8679 del 24 agosto 1990)
4Cass. civ. n. 2672/1983
Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2672 del 19 aprile 1983)
5Cass. civ. n. 1998/1976
Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso «in loco» dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l'art. 677 c.p.c., nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna di rilascio, esclude l'obbligo di preavviso di cui all'art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1998 del 3 giugno 1976)
6Cass. civ. n. 710/1971
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 710 del 12 marzo 1971)
7Cass. civ. n. 3054/1962
L'ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l'esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L'esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell'art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3054 del 20 ottobre 1962)