Articolo 676 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Dispositivo

Note

(1) Il custode viene nominato dal giudice che gli attribuisce il compito di amministrare e conservare i beni sequestrati nella conservazione. Si tratta di un organo ausiliario del giudice, che svolge un'attività di supporto all'attività giurisdizionale, consistente nell'amministrare e conservare le cose pignorate o sequestrate.

(2) Nel provvedimento di nomina del custode il giudice stabilisce le direttive e le istruzioni necessarie, sancendo i compiti del custode ed i limiti della sua attività in relazione alle diverse situazioni concrete.

(3) Si precisa che il custode ha una propria legittimazione processuale, in quanto è capace di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio sequestrato. Inoltre, egli può compiere di propria iniziativa gli atti di ordinaria amministrazione necessari a conservare il patrimonio sequestrato, mentre gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solamente previa autorizzazione del giudice.

(4) E' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice la scelta della persona da nominare come custode. Può essere nominato custode anche lo stesso destinatario della misura cautelare (677), il quale continuerà ad esercitare l'amministrazione dei beni sequestrati sotto il controllo giudiziale, oppure anche un terzo estraneo alla controversia.

(5) Nel momento in cui il giudizio di merito si conclude, il custode dovrà restituire i beni alla parte che risulta vittoriosa. Inoltre, ha l'obbligo di presentare al giudice il rendiconto ogni tre mesi e quello finale ai sensi dell'art. 593.

(6) Il custode ha diritto ad un compenso per l'attività svolta, compenso che viene liquidato dal giudice con decreto. Sono le parti ad essere solidalmente obbligate a versare la somma liquidata dal giudice a titolo di compenso.Si precisa che il diritto al compenso va escluso nel caso in cui sia stata nominata custode dei beni mobili una delle parti della controversia. Diversamente, se l'oggetto del sequestro sono beni immobili, il compenso sarà previsto anche se è la parte in lite ad essere nominata custode.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 16057/2019

2Cass. civ. n. 15308/2019

3Cass. civ. n. 8483/2013

4Cass. civ. n. 11377/2011

5Cass. civ. n. 7693/2006

6Cass. civ. n. 9692/2001

7Cass. civ. n. 15373/2000

8Cass. civ. n. 4870/1997

9Cass. civ. n. 6812/1996

10Cass. civ. n. 870/1996

11Cass. civ. n. 4699/1991

12Cass. civ. n. 2429/1988

13Cass. civ. n. 1175/1983

14Cass. civ. n. 2935/1974

15Cass. civ. n. 1406/1971

16Cass. civ. n. 2417/1970