Articolo 678 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Dispositivo

Note

(1) Il sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti si esegue secondo le norme del pignoramento presso il debitore o presso terzi. Infatti, se vengono sequestrati presso il debitore beni appartenenti ad un terzo, quest'ultimo potrà proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 619 del c.p.c.e ss. al giudice dell'esecuzione e non a colui che ha pronunciato il provvedimento cautelare. La scelta dei beni da sequestrare viene rimessa all'ufficiale giudiziario.

(2) Se invece vengono sequestrate cose dovute al debitore dal terzo oppure crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo, il sequestrante dovrà citare in giudizio il terzo intimandogli di non disporre del bene o del credito.

(3) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(4) In tali ipotesi, può accadere che il terzo non compaia oppure che rifiuti di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 o, ancora, che questa sia contestata. Scaturisce, quindi, la necessità di accertare gli obblighi del terzo, per cui si instaura, su istanza di parte, un vero e proprio giudizio di cognizione, istruito dallo stesso giudice se competente per materia o valore. Nel caso in cui sia incompetente, il giudice assegnerà alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie. La parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio ha l'onere di promuovere la riassunzione entro il termine previsto a pena di estinzione. Nell'ipotesi in cui il giudizio di cognizione non venga instaurato o riassunto, eccetto il caso in cui sia lo stesso terzo a chiedere immediatamente l'accertamento dei propri obblighi, la dichiarazione di cui all'art. 547 resa dal terzo diventa incontestabile, e, visto che non è stata accertata l'esistenza del bene oggetto del sequestro, la misura cautelare non può essere eseguita.

(5) Si precisa che l'accertamento degli obblighi del terzo resta sospeso fino alla definizione del giudizio di merito, essendo subordinato alla pronuncia che accerterà la portata e la sussistenza del diritto del creditore. Tuttavia, il terzo può in ogni caso chiedere che i suoi obblighi nei confronti del debitore, vengano accertati prima del giudizio di merito, subordinando, così, le pretese del creditore all'esito di tale accertamento.

(6) Nel caso in cui sorgano difficoltà indilazionabili, ciascuna parte, compreso l'ufficiale giudiziario, può rivolgersi al giudice per chiedere l'emissione dei provvedimenti temporanei più idonei ed opportuni.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 21255/2014

2Cass. civ. n. 13903/2014

3Cass. civ. n. 17471/2009

4Cass. civ. n. 10841/2007

5Cass. civ. n. 8391/2003

6Cass. civ. n. 12225/1995

7Cass. civ. n. 7307/1993

8Cass. civ. n. 2425/1981

9Cass. civ. n. 3629/1979