Articolo 677 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esecuzione del sequestro giudiziario

Dispositivo

Note

(1) Il sequestro giudiziario viene eseguito secondo le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio, in quanto compatibili. Infatti, con tale forma di esecuzione il creditore ottiene il possesso della cosa e non la trasformazione della cosa in denaro. L'esecuzione non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento che autorizza il sequestro né del precetto proprio perché si vuole impedire la sottrazione dei beni sui quali il sequestro deve essere eseguito.

(2) Si precisa che secondo la giurisprudenza il sequestro che abbia ad oggetto beni immobili, si esegue mediante la trascrizione del provvedimento cautelare ad opera del sequestrante. Diversa invece risulta l'opinione dottrinale secondo la quale non è necessario il provvedimento di sequestro, essendo sufficiente l'immissione nel possesso del bene da parte del sequestrante.

(3) Il secondo comma della norma in analisi prevede espressamente che la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 608 del c.p.c.debba avvenire nella sola ipotesi in cui il custode sia persona diversa dal detentore del bene. La mancanza dell'avviso comporta l'inefficacia del sequestro. La ratio della previsione normativa si riscontra nella necessità di tutelare la posizione i diritti del terzo, il quale ad esempio potrebbe proporre opposizione avverso l'ordinanza di esibizione di una prova, intervenendo nel giudizio ex art. 211.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 22945/2019

2Cass. civ. n. 23763/2016

3Cass. civ. n. 22860/2007

4Cass. civ. n. 9729/1993

5Cass. civ. n. 8679/1990

6Cass. civ. n. 28/1988

7Cass. civ. n. 1447/1976