Articolo 718 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Legittimazione all'impugnazione
Dispositivo
[La sentenza (1) che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata (2) da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio (3), e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza (4).]
Note
(1) Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interdizione o l'inabilitazione assume la forma della sentenza, nonostante quello in esame sia pur sempre un procedimento di volontaria giurisdizione. Pertanto, la sentenza è sì idonea al passaggio in giudicato ma solamente al giudicato formale, poiché si tratta di un provvedimento pronunciato sulla scorta del principiorebus sic stantibus.
(2) L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione deve essere proposta con atto di citazione che va notificato alle persone indicate di cui all'art. 719 del c.p.c., entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
(3) Si precisa che i procedimenti relativi all'interdizione e all'inabilitazione, trattandosi di provvedimenti relativi a questioni di stato e capacità, prevedono la partecipazione necessaria del pubblico ministero, il quale deve intervenire nel giudizio o agire a pena di nullità. Pertanto, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di interdizione o inabilitazione deve essere notificato al p.m. presso il giudice a quo, al fine di consentirgli il pieno esercizio delle facoltà processuali spettanti alle parti private. Nel caso in cui venga omessa tale notifica, senza che sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la conseguenza sarà la pronuncia di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
(4) La norma si riferisce al tutore o il curatore provvisorio di cui all'art. 717.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 21718/2005
Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio,la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21718 del 9 novembre 2005)
2Cass. civ. n. 2692/1974
Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione, ai sensi dell'art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell'interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all'altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall'art. 44 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2692 del 8 ottobre 1974)