Articolo 719 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine per l'impugnazione

Dispositivo

[Il termine per l'impugnazione [325] ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285], [286], [326] (1).

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui (2) (3).]

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la sentenza venga impugnata senza che l'impugnazione venga preceduta dalla notifica del provvedimento a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio di interdizione o inabilitazione, il giudice deve procedere a fissare un termine per l'adempimento della notificazione, sospendendo il giudizio.

(2) Visto che l'interdicendo o l'inabilitando sono capaci dal punto di vista processuale, il tutore o curatore provvisori non assumono la veste di parte necessaria del processo, cosicché la mancata notificazione, nei loro confronti, dell'impugnazione, non incide sulla validità di quest'ultima.

(3) Diversamente, se il giudice tutelare abbia nominato un tutore o curatore definitivi, la notificazione dell'impugnazione andrà effettuata nei confronti di questi ultimi.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 21013/2013

Il processo di interdizione o di inabilitazione si configura come un procedimento contenzioso speciale disciplinato, ove non diversamente disposto, sia pure con rilevanti deviazioni, dalle regole del rito ordinario che non siano con esso incompatibili: pertanto, l'appello avverso la sentenza dichiarativa dell'interdizione va proposto con atto di citazione e, ove il gravame sia erroneamente proposto con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre aver riguardo non alla data di deposito di quest'ultimo, ma alla data in cui esso risulti notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21013 del 13 settembre 2013)

2Cass. civ. n. 11305/1994

L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non già con ricorso, bensì, secondo il principio generale stabilito dall'art. 342 c.p.c., con citazione da notificare alle persone indicate dall'art. 719 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11305 del 30 dicembre 1994)

3Cass. civ. n. 5884/1982

Nel procedimento di interdizione, la morte dell'interdicendo, nelle more del giudizio di cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l'estinzione dell'intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All'uopo è ammissibile ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5884 del 9 novembre 1982)

4Cass. civ. n. 789/1976

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell'interdicendo o dell'inabilitando non è causa d'inammissibilità del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l'interdicendo o l'inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, prevista dall'art. 719 secondo comma c.p.c., non si pone in relazione ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui mancanza non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa e sulla validità del procedimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 789 del 9 marzo 1976)