Articolo 719 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termine per l'impugnazione

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la sentenza venga impugnata senza che l'impugnazione venga preceduta dalla notifica del provvedimento a tutti coloro che hanno preso parte al giudizio di interdizione o inabilitazione, il giudice deve procedere a fissare un termine per l'adempimento della notificazione, sospendendo il giudizio.

(2) Visto che l'interdicendo o l'inabilitando sono capaci dal punto di vista processuale, il tutore o curatore provvisori non assumono la veste di parte necessaria del processo, cosicché la mancata notificazione, nei loro confronti, dell'impugnazione, non incide sulla validità di quest'ultima.

(3) Diversamente, se il giudice tutelare abbia nominato un tutore o curatore definitivi, la notificazione dell'impugnazione andrà effettuata nei confronti di questi ultimi.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 21013/2013

2Cass. civ. n. 11305/1994

3Cass. civ. n. 5884/1982

4Cass. civ. n. 789/1976