Articolo 720 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Dispositivo

Note

(1) La domanda per ottenere la nomina dell'amministratore di sostegno assume la forma del ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la propria residenza o il proprio domicilio ed è proposta dal soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali. Il ricorso deve contenere le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni a sostegno della domanda e il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

(2) Una volta depositato il ricorso, il giudice tutelare procede ad ascoltare personalmente il beneficiario ed i soggetti legittimati al ricorso, assume le informazioni necessarie e ad esperire i mezzi istruttori per verificare le condizioni del beneficiario, disponendo gli accertamenti medici che ritiene opportuni. Di norma, il giudice tutelare si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta nominando l'amministratore con decreto immediatamente esecutivo. Infine, nello scegliere la persona da nominare il giudice tutelare deve preferire i soggetti di cui all'art. 408 del c.c..

(3) Il decreto con cui viene nominato l'amministratore di sostegno deve contenere le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno, la durata dell'incarico, l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che invece il beneficiario può compiere senza l'intervento dell'amministratore di sostegno, i limiti alle spese che possono essere sostenute ed, infine, la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve relazionare il giudice sull'attività svolta e sulle condizioni della vita personale e sociale del beneficiario.

(4) Si precisa che l'amministratore di sostegno può essere sia assistente che rappresentante del beneficiario, con la conseguenza che l'incapacità di compiere determinati atti è solo un'ipotesi eccezionale, mentre la capacità di agire è la regola. Infatti, a differenza degli altri istituti precedentemente analizzati, con la nomina dell'amministratore di sostegno la capacità d'agire non viene in nessun caso limitata del tutto, ma solamente ristretta entro determinati limiti indicati nello stesso decreto di nomina. Pertanto, la funzione dell'amministratore di sostegno è quella di affiancare e non di sostituire il beneficiario nello svolgimento delle sue attività inerenti la sua vita personale e sociale.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 12998/2019

2Cass. civ. n. 6518/2019

3Cass. civ. n. 32071/2018

4Cass. civ. n. 23772/2017

5Cass. civ. n. 14158/2017

6Cass. civ. n. 1093/2017

7Cass. civ. n. 14190/2013

8Cass. civ. n. 18634/2012

9Cass. civ. n. 13747/2011

10Cass. civ. n. 23743/2007

11Cass. civ. n. 25366/2006