Articolo 727 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pubblicazione della domanda

Dispositivo

[Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo [723] (1) e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione (2).

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.]

Note

(1) In seguito al deposito del ricorso, il presidente del Tribunale pronuncia un decreto con cui nomina il giudice che deve istruire la causa e ordina le modalità con cui il ricorrente deve procedere alla pubblicazione della domanda. Il mancato rispetto delle modalità fissate nel decreto determina l'inefficacia della domanda.

(2) La modalità di pubblicazione della domanda di cui al presente articolo in esame rappresenta un esempio di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 16219/2008

Il principio stabilito dall'art. 727 c.p.c., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione ).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16219 del 16 giugno 2008)