Articolo 728 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Comparizione
Dispositivo
[Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell'articolo [726] e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71], [158].
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza (1).]
Note
(1) Il Tribunale, analizzato il ricorso e i documenti allegati, assunte le informazioni necessarie, può pronunciare la dichiarazione di assenza qualora non ritenga che sussistano i presupposti per la dichiarazione di morte presunta, oppure può dichiarare la morte presunta con sentenza la quale non accerta la morte della persona, ma la probabilità che la stessa non sia più in vita. Tale sentenza è il presupposto per l'immissione del possesso temporaneo dei beni ed inoltre, nella stessa deve essere indicata la data della morte presunta in quanto coincide con il momento a partire dal quale la sentenza stessa comincia a produrre i suoi effetti. Infine, si precisa che la sentenza può essere impugnata innanzi la Corte d'appello, nel termine di trenta giorni dall'ultima pubblicazione della sentenza e che la sentenza pronunciata in grado di appello può essere ricorribile per Cassazione.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 759/1969
Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l'impugnabilità del provvedimento stesso con l'appello e con il ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 759 del 8 marzo 1969)
2Cass. civ. n. 1996/1961
In forza della dichiarazione di morte presunta, la libera disponibilità del patrimonio del de cuius ed il conseguente diritto di chiederne la divisione spettano, indistintamente ed incondizionatamente, a tutti coloro che si trovino nella condizione prevista dall'art. 50 c.c., senza che al riguardo abbia rilevanza il fatto che durante la fase dell'assenza il possesso temporaneo sia stato conseguito soltanto da alcuni di essi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1996 del 23 agosto 1961)