Articolo 784 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Litisconsorzio necessario

Dispositivo

Note

(1) Le domande di scioglimento di qualsiasi comunione devono proporsi nei confronti di tutti gli eredi o condomini e, nel caso in cui vi siano, dei creditori opponenti. In tali ipotesi si instaura un giudizio inscindibile in quanto sussiste la necessaria partecipazione ad esso di tutti i condividenti. Pertanto, l'eventuale difetto di instaurazione del contraddittorio può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio. Una volta rilevato il difetto di instaurazione, la sua mancata integrazione del contraddittorio, produce l'estinzione automatica del processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 307. Nel caso in cui il difetto sia rilevato in grado di appello, la causa è rimessa al giudice di primo grado. Quando invece il difetto viene rilevato in sede di giudizio di Cassazione, i giudici di legittimità annullano o cassano la sentenza impugnata e rinvia il procedimento al giudice a quo per l'integrazione del contraddittorio (c.d. giudizio di rinvio). Se il difetto di contraddittorio viene rilevato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, verranno in applicazione gli artt. 404 e 3272 a seconda della ragione dell'assenza di alcuni condomini (ignoranza sull'esistenza di altri condomini, mancata chiamata rituale in giudizio di alcuni condomini pur considerati parti). Infine, la divisione in cui non sono stati chiamati in giudizio i creditori opponenti o gli aventi causa, può essere dichiarata inefficace nei loro confronti in quanto a questi inopponibile.

(2) Il giudice competente a conoscere delle controversie sorte in materia di divisioni ereditarie è quello del luogo dell'apertura della successione (si confronti l'art. 22 del c.p.c.).Diversamente, in caso di cause tra condomini il giudice competente è quello del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (si confronti l'art. 23 del c.p.c.).Ancora, per le cause tra soci il giudice competente è il Tribunale in cui ha la sede la società.

(3) Si precisa che l'atto introduttivo del giudizio di divisione consiste in un atto di citazione.

(4) Solo il soggetto che al momento della proposizione del giudizio di divisione partecipa alla comunione assume la veste di litisconsorte necessario. Pertanto, nel caso in cui un soggetto sia subentrato nella posizione giuridica dell'erede sarà solo il cessionario a dover partecipare al processo.

(5) Secondo il disposto di cui all'art. 1113 del c.c., l'intervento e l'opposizione alla divisione devono essere estesi anche agli aventi causa da una partecipazione alla comunione, ossia gli acquirenti di singoli beni della comunione o di diritti reali di godimento su di essi. Tali soggetti non rivestono la qualifica di litisconsorti necessari ma sono soggetti ai quali la sentenza che definisce il giudizio di divisione è opponibile.

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 21510/2019

2Cass. civ. n. 25756/2018

3Cass. civ. n. 6785/2014

4Cass. civ. n. 18218/2013

5Cass. civ. n. 14654/2013

6Cass. civ. n. 19529/2012

7Cass. civ. n. 29372/2011

8Cass. civ. n. 15233/2011

9Cass. civ. n. 5266/2011

10Cass. civ. n. 27412/2005

11Cass. civ. n. 15358/2001

12Cass. civ. n. 7785/2001

13Cass. civ. n. 648/2000

14Cass. civ. n. 4891/1993

15Cass. civ. n. 7876/1991

16Cass. civ. n. 7862/1990

17Cass. civ. n. 2231/1983

18Cass. civ. n. 3788/1982

19Cass. civ. n. 733/1982

20Cass. civ. n. 234/1982

21Cass. civ. n. 4703/1981

22Cass. civ. n. 3812/1981

23Cass. civ. n. 2364/1981

24Cass. civ. n. 5531/1980

25Cass. civ. n. 1594/1980

26Cass. civ. n. 1680/1979

27Cass. civ. n. 1596/1979

28Cass. civ. n. 727/1973

29Cass. civ. n. 1466/1972