Articolo 785 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pronuncia sulla domanda di divisione

Dispositivo

Note

(1) Nella prima ipotesi descritta dalla norma, ovvero nel caso in cui non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, o meglio sulla qualità di condividente dell'attore, il giudice dispone con ordinanza la divisione dei beni. Si precisa che le operazioni di divisione possono essere effettuate direttamente dal giudice o da un notaio nominato dal giudice anche senza il consenso delle parti.

(2) Nell'ipotesi in cui sorgano questioni pregiudiziali all'attuazione della divisione, il giudice istruttore rimette la causa in decisione e risolve tali questioni preliminari con sentenza non definitiva di accertamento del diritto alla divisione (pronuncia sull'an) proseguendo con apposita ordinanza, poi, il giudizio limitatamente alla determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti (pronuncia sul quantum). La sentenza di cui sopra risulta può essere impugnata immediatamente o può essere oggetto di riserva di impugnazione ex art. 340.

(3) Anche nel caso in cui non sorgano contestazioni, l'art. 187 del c.p.c.trova applicazione quando una delle parti faccia espressa richiesta di una sentenza di accertamento del suo diritto.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 20383/2019

2Cass. civ. n. 15926/2019

3Cass. civ. n. 8400/2019

4Cass. civ. n. 3497/2019

5Cass. civ. n. 2537/2019

6Cass. civ. n. 13205/2017

7Cass. civ. n. 15288/2014

8Cass. civ. n. 11641/2010

9Cass. civ. n. 10624/2010

10Cass. civ. n. 4757/2010

11Cass. civ. n. 9659/2000

12Cass. civ. n. 12949/1999

13Cass. civ. n. 11293/1998