Articolo 785 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pronuncia sulla domanda di divisione

Dispositivo

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore (1); altrimenti questi provvede a norma dell'articolo [187] (2) (3).

Note

(1) Nella prima ipotesi descritta dalla norma, ovvero nel caso in cui non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, o meglio sulla qualità di condividente dell'attore, il giudice dispone con ordinanza la divisione dei beni. Si precisa che le operazioni di divisione possono essere effettuate direttamente dal giudice o da un notaio nominato dal giudice anche senza il consenso delle parti.

(2) Nell'ipotesi in cui sorgano questioni pregiudiziali all'attuazione della divisione, il giudice istruttore rimette la causa in decisione e risolve tali questioni preliminari con sentenza non definitiva di accertamento del diritto alla divisione (pronuncia sull'an) proseguendo con apposita ordinanza, poi, il giudizio limitatamente alla determinazione delle quote spettanti ai singoli condividenti (pronuncia sul quantum). La sentenza di cui sopra risulta può essere impugnata immediatamente o può essere oggetto di riserva di impugnazione ex art. 340.

(3) Anche nel caso in cui non sorgano contestazioni, l'art. 187 del c.p.c.trova applicazione quando una delle parti faccia espressa richiesta di una sentenza di accertamento del suo diritto.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 20383/2019

In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20383 del 26 luglio 2019)

2Cass. civ. n. 15926/2019

Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15926 del 13 giugno 2019)

3Cass. civ. n. 8400/2019

In tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un condividente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest'ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8400 del 26 marzo 2019)

4Cass. civ. n. 3497/2019

Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda di vendita proposta in secondo grado, in quanto quella di assegnazione avanzata in prime cure e accolta dal giudice non era stata fatta oggetto di impugnazione ed era perciò passata in giudicato).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3497 del 6 febbraio 2019)

5Cass. civ. n. 2537/2019

In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2537 del 30 gennaio 2019)

6Cass. civ. n. 13205/2017

In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all'attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13205 del 25 maggio 2017)

7Cass. civ. n. 15288/2014

In tema di divisione ereditaria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice. Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 15288 del 3 luglio 2014)

8Cass. civ. n. 11641/2010

Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11641 del 13 maggio 2010)

9Cass. civ. n. 10624/2010

In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell'intero compendio immobiliare ai sensi dell'art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell'intero compendio, mentre l'altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest'ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10624 del 3 maggio 2010)

10Cass. civ. n. 4757/2010

Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010)

11Cass. civ. n. 9659/2000

Il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9659 del 24 luglio 2000)

12Cass. civ. n. 12949/1999

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12949 del 22 novembre 1999)

13Cass. civ. n. 11293/1998

Il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario, e deve quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l'accertamento sul diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni. Pertanto, finché tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale, e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso. Ciò, tuttavia, non esclude che, in presenza di riserva di gravame avverso la sentenza che ha chiuso davanti al giudice di primo grado la prima fase, quella di accertamento del diritto alla divisione senza che sia sospeso il giudizio di secondo grado sulla seconda fase, quella di determinazione ed attribuzione delle quote, il giudice possa dichiarare esecutivo il progetto di divisione non contestato. Ed infatti, la riserva di gravame (che peraltro, può non essere coltivata) incide sul diritto alla divisione e non sulla concreta determinazione ed attribuzione delle quote, sicché, ove su quest'ultima non siano sorte contestazioni, il progetto va dichiarato esecutivo con ordinanza, che non può essere impugnata per cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11293 del 10 novembre 1998)