Articolo 787 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di mobili

Dispositivo

Note

(1) Secondo il costante orientamento della giurisprudenza qualora, nel procedimento divisionale, pur sussistendo controversia sulla necessità della vendita dei beni, questa venga disposta con ordinanza del giudice istruttore, tale provvedimento, avverso cui non è dato nè il reclamo immediato al collegio nè il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile unicamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., avendo esso, nonostante la forma assunta, un contenuto decisorio pregiudizievole di situazioni giuridiche subiettive.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 834/1980