Articolo 788 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Vendita di immobili
Dispositivo
Quando occorre procedere alla vendita di immobili (1), il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo [569], terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli [570] e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista [790], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo (2) (3).
Note
(1) Nel caso in cui l'immobile non sia comodamente divisibile, il valore di questo viene determinato applicando in via analogica le norme relative alla vendita nell'espropriazione forzata visto il richiamo che la norma in analisi fa dell'art. 576 del c.p.c.e ss.
(2) Anche nell'ipotesi in cui le operazioni relative alla vendita con incanto del bene immobile vengano affidate ad un notaio, il decreto di trasferimento ex art. 586 va in ogni caso pronunciato dal giudice istruttore.
(3) Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la nullità degli atti relativi alla vendita con incanto può essere fatta valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 1199/2010
Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, c.p.c., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1199 del 22 gennaio 2010)
2Cass. civ. n. 1575/1999
L'ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all'incanto, ai sensi dell'art. 788 c.p.c., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto né del procedimento di vendita, né del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell'incanto, dall'altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. 617 c.p.c., per l'altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l'ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1575 del 24 febbraio 1999)
3Cass. civ. n. 2063/1985
La nullità degli atti relativi alla vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c. va fatta valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dagli artt. 617 e 618 c.p.c., anche quando la vendita sia stata disposta in giudizio di divisione ai sensi degli artt. 787 e 788 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2063 del 21 marzo 1985)