Articolo 792 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Deposito del prezzo
Dispositivo
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto (1). Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto nonché il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione [c.c. [2589], un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2) (3) (4).
Note
(1) La norma in analisi va collegata con il disposto normativo di cui all’art. 2889 del c.c.che prevede la possibilità per il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari di liberare i beni di ogni ipoteca trascritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Per esercitare tale facoltà, ai sensi dell’art. 2890 del c.c.il terzo deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, ai creditori ed al precedente proprietario, un atto con il quale comunica la volontà di volere liberare il bene dalle ipoteche, offrendo contestualmente ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto dell’immobile oppure, in caso di acquisto a titolo gratuito o senza corrispettivo in denaro, il valore dell’immobile, che deve essere dichiarato. Si precisa che il prezzo indicato non può essere inferiore a quello fissato come minimo per la base d'asta per gli incanti di cui agli artt.586 ss..
(2) Una volta ricevuta la notifica, i creditori hanno quaranta giorni di tempo per chiedere che si proceda ugualmente all’espropriazione ed, in tal caso, dovranno offrire una somma che superi di almeno 1/10 l’offerta fatta dal terzo acquirente. Tale facoltà riconosciuta ai creditori consente loro di non sottostare ad un tentativo di liberazione compiuto per un prezzo ritenuto insoddisfacente. Tuttavia, proprio al fine di garantire la serietà dell'iniziativa del creditore e per evitare richieste prive di fondamento o pretestuose, la norma prevede appunto che i creditori debbano accompagnare alla richiesta di espropriazione l'offerta di una somma che superi di almeno un decimo quella indicata dal terzo acquirente. Inoltre, il creditore deve impegnarsi a versare detta somma nel caso in cui all'asta non si ottenga un ricavato maggiore, rimanendo aggiudicatario del bene medesimo.
(3) Infine, la norma in analisi prevede che, una volta decorsi 40 giorni dalla notifica dell'offerta di liberazione, previsti per la proposizione delle richieste di espropriazione, il terzo acquirente, entro 60 giorni da tale notifica, provveda al deposito della somma nelle modalità prescritte dal decreto del Presidente del Tribunale nonché della documentazione indicata. Il termine di cui sopra si ritiene perentorio; pertanto, il suo mancato rispetto determina l’inefficacia della procedura di liberazione iniziata ed espone l'acquirente alle pretese risarcitorie dei creditori per gli eventuali danni provocati dalla sua iniziativa.
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 8, lettera t) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".