Articolo 793 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Convocazione dei creditori
Dispositivo
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. [2812], e stabilisce il termine perentorio (1) entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente (2).
Note
(1) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, la mancata osservanza del termine perentorio entro cui il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato agli interessati non viene osservato non determina né l'estinzione del processo né la decadenza dal diritto di liberare l'immobile.
(2) Il giudice delegato, nominato dal Presidente del Tribunale, ha potere-dovere di accertare la ritualità dell'offerta o della sua notifica (si cfr.794).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7214/1996
Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso del procedimento di liberazione dell'ipoteca, non si limiti a pronunciare sulle modalità di svolgimento del procedimento stesso, bensì decida sulla questione, sollevata da uno dei creditori iscritti, concernente la sussistenza del diritto di chiedere la liberazione, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di pregiudicare definitivamente la posizione delle parti. Pertanto, nei suoi confronti, non essendo esperibile alcun altro specifico rimedio è ammissibile la proposizione del ricorso per cassazioneexart. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7214 del 6 agosto 1996)