Articolo 794 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Provvedimenti del giudice
Dispositivo
All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli [596] e seguenti [c.c. [2815] (1) (2).
Note
(1) Il giudice delegato ha il compito di verificare la validità dell'offerta e della sua notificazione, la regolarità della convocazione dei creditori ipotecari e del precedente proprietario, la regolarità e tempestività del deposito della somma offerta dal terzo acquirente. Una volta effettuate tali doverose verifiche il giudice delegato dispone, con ordinanza, la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente e provvede a distribuire la somma offerta tra i creditori del precedente proprietario del bene ipotecato.
(2) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, l'ordinanza con cui il giudice delegato ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente, non è soggetta a reclamo innanzi la Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 20396/2018
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 20396 del 1 agosto 2018)
2Cass. civ. n. 29742/2011
Il provvedimento emesso a conclusione del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale, senza procedere alla designazione del giudice per il procedimento, nonché alla fissazione dell'udienza di comparizione, dovute ai sensi dell'art. 793 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile una domanda di liberazione da ipoteche, ritenendo che l'irritualità di tale provvedimento di chiusura del procedimento non influisse sul regime ad esso applicabile).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29742 del 29 dicembre 2011)