Articolo 810 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Nomina degli arbitri

Dispositivo

Note

(1) La norma in commento viene in rilievo nell'ipotesi in cui le parti non abbiano provveduto alla nomina degli arbitri nella convenzione d'arbitrato e, pertanto, consiste in una sorte di completamento dell'art. 809 comma 2. Si precisa che il procedimento descritto resta un procedimento di natura facoltativa, in quanto resta ferma per le parti la possibilità parti di rivolgersi al giudice ordinario.Inoltre, secondo l'opinione dottrinale prevalente tale procedimento è applicabile in via analogica anche all'arbitrato irrituale, data la somiglianza funzionale e, in parte anche strutturale dei due istituti e dell'esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l'inadempienza di una parte.

(2) Il termine di venti giorni entro cui la parte invitata deve provvedere alla nomina dei propri arbitri viene considerato perentorio. Di conseguenza, la parte non potrà più nominare i propri arbitri decorso infruttuosamente tale termine.

(3) La notifica dell'atto di nomina deve essere effettuata per iscritto, mentre nella versione previgente doveva avvenire tramite ufficiale giudiziario, e segna il momento iniziale del procedimento arbitrale. La notifica, infatti, impedisce la decadenza dal termine per proporre il giudizio arbitrale ed interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2934 del c.c., comma 4.

(4) La parte che ha intenzione di dare avvio al procedimento arbitrale deve notificare all'altra parte un atto introduttivo del procedimento arbitrale che contiene la manifestazione della intenzione di rivolgersi ad arbitri per la definizione della lite, la proposizione della domanda e la nomina degli arbitri di propria competenza.

(5) Se nonostante l'invito, una parte si rifiuti di procedere alla nomina degli arbitri di sua competenza, l'altra si può rivolgere con ricorso al presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'arbitrato affinché questo proceda alla nomina degli arbitri. Questo procedimento rientra nella c.d. volontaria giurisdizione. Se le parti non hanno determinato la sede dell'arbitrato, sarà competente il Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato, oppure se tale luogo è all'estero la competenza spetta al Tribunale di Roma.

(6) Il presidente del Tribunale competente provvede alla nomina degli arbitri mediante ordinanza, che non deve essere motivata né comunicata dal cancelliere ai sensi dell'art. 134, ma deve essere notificata dalla parte interessata ai fini della decorrenza del termine per la ricusazione. Si tratta di un'ordinanza non impugnabile né con il regolamento di competenza né con ricorso per cassazioneexart. 111 Cost.

(7) Tale ultimo comma prevede la possibilità che la nomina di uno o più arbitri possa essere demandata all'autorità giudiziaria a cui le parti possono indicare la categoria professionale nel cui ambito deve avvenire la scelta. Sarà poi l'autorità giudiziaria a verificare la sussistenza o meno di eventuali cause di incompatibilità.

(8) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 14476/2019

2Cass. civ. n. 18004/2018

3Cass. civ. n. 7956/2016

4Cass. civ. n. 7450/2012

5Cass. civ. n. 17114/2010

6Cass. civ. n. 17152/2009

7Cass. civ. n. 2201/2007

8Cass. civ. n. 26257/2005

9Cass. civ. n. 18194/2003

10Cass. civ. n. 15290/2001

11Cass. civ. n. 3389/2001

12Cass. civ. n. 6693/2000

13Cass. civ. n. 13306/1999

14Cass. civ. n. 1413/1998

15Cass. civ. n. 9453/1997

16Cass. civ. n. 6866/1992