Articolo 811 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sostituzione di arbitri

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi non ha subito variazioni in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e disciplina l'ipotesi in cui possano venire a mancare gli arbitri. I motivi possono essere i più vari, quali la rinuncia, la ricusazione, la morte, la grave malattia, la sopravvenuta incapacità, il comportamento ostruzionistico tale da ostacolare il funzionamento del collegio, la condotta gravemente scorretta ed inadeguata. Nell'ipotesi in cui le parti non si accordano sulla revoca dell'incarico, la parte interessata alla sostituzione del proprio arbitro può rivolgersi al presidente del Tribunale, sempre se la convenzione d'arbitrato affidi espressamente la nomina all'autorità giudiziaria.

(2) Nel caso in cui la sostituzione dell'arbitro avvenga a causa della sua sopravvenuta inidoneità, la dottrina prevalente ritiene che l'attività processuale da lui compiuta dopo il sopravvenire della causa di inidoneità deve essere rinnovata a pena di impugnabilità del lodo assunto in base a quella attività da lui compiuta.

(3) Nel caso in cui l'arbitro sia stato nominato intuitus personae, ovvero sia stato nominato per la particolare fiducia che le parti avevano riposto nelle sue capacità, l'opinione prevalente in dottrina ritiene che non sia possibile la sua sostituzione se risulta che le parti abbiano voluto il giudizio arbitrale in quanto celebrato dagli stessi arbitri nominati.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 18004/2018

2Cass. civ. n. 18194/2003

3Cass. civ. n. 5777/2001

4Cass. civ. n. 4303/1999

5Cass. civ. n. 4893/1993