Articolo 815 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ricusazione degli arbitri

Dispositivo

Note

(1) Anche questo articolo è stato modificato dal d.lgs. 40/2006, prevedendo da un lato l'istituto della ricusazione a garanzia della terzietà dell'arbitro e dall'altro un sistema che ostacoli comportamenti meramente dilatori o strumentali disponendo la condanna al pagamento di una somma di denaro per la presentazione di istanze palesemente inammissibili o infondate.

(2) Ciascuna parte non può ricusare l'arbitro che lei stessa ha nominato in virtù del principio ubi commoda, ibi incommoda, ma soltanto l'arbitro nominato dagli altri compromittenti o nominato dal Presidente del tribunale ex art. 810 o quello designato dal terzo. Inoltre, si precisa che è possibile proporre istanza di ricusazione nei confronti di un arbitro che non ha ancora accettato la nomina.

(3) L'istanza di ricusazione si propone al presidente del Tribunale mediante ricorso con cui si chiede che l'arbitro non partecipi al procedimento perché lo si ritiene imparziale. La ricusazione non è applicabile al procedimento di arbitrato irrituale in quanto è espressamente prevista solo per quello rituale dalla norma in analisi. Il presidente decide con ordinanza non impugnabile e non ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto ha carattere strumentale e ordinatorio.

(4) Al fine di evitare istanze pretestuose e meramente dilatorie, la nuova formulazione dell'articolo 815 prevede che la proposizione dell'istanza non sospenda il procedimento arbitrale in via automatica, in quanto sono gli stessi arbitri che devono pur sempre valutare l'ammissibilità dell'istanza, potendo escludere all'esito di tale verifica l'esistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento.

(5) Numero modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

(6) Numero inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 20558/2015

2Cass. civ. n. 10359/2012

3Cass. civ. n. 23638/2011

4Cass. civ. n. 23056/2010

5Cass. civ. n. 17192/2004

6Cass. civ. n. 13645/2004

7Cass. civ. n. 6309/2000

8Cass. civ. n. 7044/1995

9Cass. civ. n. 9325/1990