Articolo 178 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Controllo del collegio sulle ordinanze

Dispositivo

Note

(1) La causa si intende rimessa al collegio (art. 189 del c.p.c.) quando passa nella fase decisoria, sia davanti al giudice in composizione monocratica che collegiale, a seconda dei casi). Ciò avviene nei casi previsti dall'art. 187 del c.p.c., ossia quando il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di alcun mezzo istruttorio; quando deve essere decisa una questione di merito avente carattere preliminare; se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali; infine, una volta terminata la fase istruttoria.E' bene precisare che, a prescindere da una specifica istanza delle parti circa la modifica di ordinanze revocabili del g.i., il collegio non ha alcun obbligo di attenersi ad esse.

(2) Comma così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, art. 15.Per le parti è possibile proporre reclamoimmediatoal collegio limitatamente ai casi in cui il giudice istruttore, chenon operi in funzione di giudice unico(ossia, quando non si tratti di tribunale in composizione monocratica), abbia emanato una ordinanza dichiarativa dell'estinzione del giudizio.Questo reclamo viene deciso dal collegio con sentenza, in caso di rigetto (si tratterà di una sentenza appellabile con i normali mezzi di impugnazione); o con ordinanza, se lo accoglie, e il giudizio quindi prosegue.Nei casi in cui il tribunale giudichi incomposizione monocratica, l'ordinanza estintiva emessa dal g.i. è assimilabile alla sentenza del tribunale in composizione collegiale e quindipuò essere impugnatacon appello.

(3) Periodo aggiunto con l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995, art. 15.

(4) I commi 6, 7 e 8 sono stati soppressi con l. 26 novembre 1990, n. 353. Essi recitavano: " I commi: “Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280. Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo".

(5) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 23997/2019

2Cass. civ. n. 9930/2019

3Cass. civ. n. 30161/2018

4Cass. civ. n. 27415/2018

5Cass. civ. n. 7472/2017

6Cass. civ. n. 16993/2007

7Cass. civ. n. 6618/1983