Articolo 179 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
Dispositivo
Se la legge non dispone altrimenti (1) [54], [67], [220] c.p.c.] le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza [134], [176] c.p.c.] del giudice istruttore (2).
L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato (3), il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo [177] n. 3 c.p.c.] con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.
Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.
Note
(1) In alcuni casi il giudice condanna al pagamento della pena pecuniaria mediante sentenza: disconoscimento ingiustificato di scrittura privata (v.220 c.p.c.); utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive (v.89 c.p.c.); rigetto della querela di falso (v.226 c.p.c.).
(2) Possono essere condannati al pagamento di pene pecuniarie: il consulente tecnico (v.64 c.p.c.), il custode (v.67 c.p.c.), il terzo che rifiuta l'ispezione (v.118 c.p.c.), il testimone (v.255 c.p.c.).
(3) Il cancelliere deve notificare l'ordinanza di condanna sia quando essa sia stata emessa fuori udienza, sia quando la condanna sia stata pronunciata in udienza, ma l'interessato non era presente.