Articolo 179 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Dispositivo

Note

(1) In alcuni casi il giudice condanna al pagamento della pena pecuniaria mediante sentenza: disconoscimento ingiustificato di scrittura privata (v.220 c.p.c.); utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive (v.89 c.p.c.); rigetto della querela di falso (v.226 c.p.c.).

(2) Possono essere condannati al pagamento di pene pecuniarie: il consulente tecnico (v.64 c.p.c.), il custode (v.67 c.p.c.), il terzo che rifiuta l'ispezione (v.118 c.p.c.), il testimone (v.255 c.p.c.).

(3) Il cancelliere deve notificare l'ordinanza di condanna sia quando essa sia stata emessa fuori udienza, sia quando la condanna sia stata pronunciata in udienza, ma l'interessato non era presente.