Articolo 186 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Dispositivo

Note

(1) L'istanza può essere presentata sia in un udienza (solitamente all'udienzaexart. 183 del c.p.c., ma anche in un momento successivo) che fuori udienza. In questo secondo caso, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti assegnando un termine per la notifica dell'istanza e del suo decreto.

(2) Il presupposto del provvedimento, emesso dal giudice istruttore a sua discrezionalità, è lanon contestazionedelle somma di denaro oggetto dell'istanza: la norma è, quindi, inapplicabile per il contumace (v.290). La mancata contestazione può consistere nell'ammissione, implicita o esplicita, dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di pagamento o nella omessa eccezione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della stessa domanda; ovvero, nella mancata presa di posizione sui fatti enunciati dalla parte che richiede l'emissione dell'ordinanza.L'istanza può essere proposta a partire dalla prima udienzaexart. 183 del c.p.c.(dies a quo) e fino al momento della precisazione delle conclusioni exart. 189 del c.p.c.(dies ad quem). Non è mai ammessa in caso di sospensione o interruzione del processo.

(3) La conservazione dell'"efficacia" dell'ordinanza in caso di estinzione del processo è ritenuta attinente all'efficacia esecutiva dell'ordinanza, e non a quella di giudicato (come nel caso del decreto ingiuntivoexart.653). Non si deve infatti escludere che le parti possano agire con diverso autonomo giudizio di cognizione per far dichiarare l'inesistenza del diritto posto a fondamento della condanna.

(4) L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.può essere sempre modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa e non può mai pregiudicare la decisione della causa, anzi: il suo contenuto è destinato ad essere assorbito dalla sentenza finale che accolga la domanda di condanna, oppure, al contrario, a perdere definitivamente ogni effetto nel caso di rigetto della medesima.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20789/2017

2Cass. civ. n. 609/1998