Articolo 186 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di ingiunzione

Dispositivo

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo [633], primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo [634], la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna (1). Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (2).

L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo [641], ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo [642], nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo [648], primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214] c.p.c.] o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico [221] c.p.c.].

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli [177] e [178], primo comma (3).

Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo [653], primo comma (5).

Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace [290] c.p.c. ss.], l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo [644]. In tal caso l'ordinanza deve altresì contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo [647] (4).

L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (5).

Note

(1) L'oggetto dell'ingiuzione che può essere richiesta dalla parte è il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili oppure, ancora, la consegna di una cosa mobile determinata.I presupposti per la pronuncia di tale ordinanza sono quelli tipici del procedimento di ingiunzione (v.633 e ss.), in particolare laprova scrittadel diritto che si fa valere.Vi sono però delle differenze con il procedimento di ingiunzione disciplinato dal quarto libro del codice di procedura civile. Innanzitutto, l'ordinanza in esame non viene pronunciatainaudita altera parte(art. 641 del c.p.c.), tranne nel caso in cui il debitore ingiunto sia contumace: se questi si costituisce, vi dovrà essere il contraddittorio tra le parti.Inoltre, quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, se l'ingiunto è contumace, essa può concedersi ai sensi dell'art. 642; se il debitore si è costituito, invece, la provvisoria esecutorietà è concessa anche quando l'opposizione del convenuto è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648.

(2) L'istanza di ingiunzione può essere chiesta verbalmente in udienza o fuori udienza, mediante istanza scritta depositata in cancelleria. Quanto ai termini per la presentazione della richiesta, l'articolo in commento si limita a dire che essa va proposta "fino al momento della precisazione delle conclusioni" ma aggiunge "in ogni stato del processo": si deve, pertanto, ritenere che essa possa essere avanzata anche in caso di sospensione (v.295) e interruzione (v.299 ss.) del processo stesso. Poiché la norma non menziona il "grado" del processo, si esclude che l'istanza possa essere proposta in fase di impugnazione.

(3) Su questo punto, l'ordinanza di ingiunzione si differenzia nettamente dal decreto ingiuntivo, in quanto è regolata dal regime ordinario delle ordinanze istruttorie, revocabili e modificabili dal giudice che le ha pronunciate.

(4) Al pari del decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente ai sensi dell'art. 647 del c.p.c.o di estinzione del giudizio di opposizione, l'ordinanza di ingiunzione, se il giudizio vada ad estinzione, acquista l'efficacia esecutivadi cui non fosse già stata munita nonché l'incontrovertibilità ed autorità dicosa giudicata.

(5) L'intero articolo è stato aggiunto con l. 26 novembre 1990, n. 353.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 6481/2019

In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 6481 del 6 marzo 2019)

2Cass. civ. n. 23513/2016

I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23513 del 18 novembre 2016)

3Cass. civ. n. 26937/2013

L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 26937 del 2 dicembre 2013)

4Cass. civ. n. 1820/2007

La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1820 del 29 gennaio 2007)

5Cass. civ. n. 13252/2006

L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13252 del 6 giugno 2006)

6Cass. civ. n. 8917/2003

Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza d'ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. e revocata, successivamente, soltanto l'efficacia esecutiva dell'ordinanza stessa, il debitore ingiunto, il quale abbia medio tempore pagato la somma portata dall'ingiunzione (ancora) provvisoriamente esecutiva a seguito di intimazione ad adempiere contenuta in atto di precetto notificatogli dal creditore, non può instaurare autonomo e distinto (rispetto al processo in cui è stata emessa l'ordinanza d'ingiunzione) procedimento di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di far valere la propria pretesa restitutoria, atteso che gli errori e/o i vizi afferenti all'ordinanza di ingiunzione ovvero al sub-procedimento nell'ambito del quale essa è stata adottata possono essere emendati esclusivamente in tale ambito, mediante la sua revoca e/o la sua modifica ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, oppure nel più ampio ambito della decisione che definisce il giudizio di merito, ed in tali ambiti esclusivamente possono e debbono inserirsi anche le domande restitutorie del debitore ingiunto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8917 del 4 giugno 2003)

7Cass. civ. n. 6325/1999

L'ordinanza ingiunzione di pagamento o consegna di cui all'art. 186 ter c.p.c. è sottoposta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 c.p.c. e pertanto non può mai pregiudicare la decisione della causa, essendo revocabile in ogni tempo e destinata ad essere assorbita nella sentenza; ne consegue che il provvedimento non ha natura decisoria e, dato il suo carattere meramente anticipatorio, è insuscettibile di passare in cosa giudicata formale; pertanto tale ordinanza non può essere impugnata né con regolamento di competenza né con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6325 del 22 giugno 1999)