Articolo 186 ter Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di ingiunzione

Dispositivo

Note

(1) L'oggetto dell'ingiuzione che può essere richiesta dalla parte è il pagamento di una somma di denaro liquida ed esigibile o di una determinata quantità di cose fungibili oppure, ancora, la consegna di una cosa mobile determinata.I presupposti per la pronuncia di tale ordinanza sono quelli tipici del procedimento di ingiunzione (v.633 e ss.), in particolare laprova scrittadel diritto che si fa valere.Vi sono però delle differenze con il procedimento di ingiunzione disciplinato dal quarto libro del codice di procedura civile. Innanzitutto, l'ordinanza in esame non viene pronunciatainaudita altera parte(art. 641 del c.p.c.), tranne nel caso in cui il debitore ingiunto sia contumace: se questi si costituisce, vi dovrà essere il contraddittorio tra le parti.Inoltre, quanto alla concessione della provvisoria esecuzione, se l'ingiunto è contumace, essa può concedersi ai sensi dell'art. 642; se il debitore si è costituito, invece, la provvisoria esecutorietà è concessa anche quando l'opposizione del convenuto è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ai sensi dell'art. 648.

(2) L'istanza di ingiunzione può essere chiesta verbalmente in udienza o fuori udienza, mediante istanza scritta depositata in cancelleria. Quanto ai termini per la presentazione della richiesta, l'articolo in commento si limita a dire che essa va proposta "fino al momento della precisazione delle conclusioni" ma aggiunge "in ogni stato del processo": si deve, pertanto, ritenere che essa possa essere avanzata anche in caso di sospensione (v.295) e interruzione (v.299 ss.) del processo stesso. Poiché la norma non menziona il "grado" del processo, si esclude che l'istanza possa essere proposta in fase di impugnazione.

(3) Su questo punto, l'ordinanza di ingiunzione si differenzia nettamente dal decreto ingiuntivo, in quanto è regolata dal regime ordinario delle ordinanze istruttorie, revocabili e modificabili dal giudice che le ha pronunciate.

(4) Al pari del decreto ingiuntivo, in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente ai sensi dell'art. 647 del c.p.c.o di estinzione del giudizio di opposizione, l'ordinanza di ingiunzione, se il giudizio vada ad estinzione, acquista l'efficacia esecutivadi cui non fosse già stata munita nonché l'incontrovertibilità ed autorità dicosa giudicata.

(5) L'intero articolo è stato aggiunto con l. 26 novembre 1990, n. 353.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 6481/2019

2Cass. civ. n. 23513/2016

3Cass. civ. n. 26937/2013

4Cass. civ. n. 1820/2007

5Cass. civ. n. 13252/2006

6Cass. civ. n. 8917/2003

7Cass. civ. n. 6325/1999