Articolo 192 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Astensione e ricusazione del consulente

Dispositivo

Note

(1) La norma distingue tra il c.t.u.non iscrittonell'albo speciale del tribunale (13 disp. att.), che ha la possibilità di non accettare l'incarico senza dover motivare tale scelta (con l'unico dovere di denunciare tale intenzione al giudice che lo ha nominato) e il consulente tecnicoiscrittonell'albo: quest'ultimo, al contrario, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, a meno che sussista un valido motivo di astensione, per l'istanza della quale il consulente deve depositare apposito ricorso.

(2) Le parti possono ricusare il consulente tecnico d'ufficio per i motivi di cui agli artt.51 e52 c.p.c. Per la presentazione dell'istanza è previsto un termine di almeno tre giorni antecedenti all'udienza di comparizione: sulla natura perentoria o meno del termine vi è discordanza di opinioni.

(3) Il provvedimento del giudice istruttore relativo all'istanza di astensione o ricusazione è steso in calce al ricorso del consulente o della parte. Il c.t.u. è tenuto a comparire davanti al giudice istruttore anche se è stato nominato dal collegio.

(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 28309/2020

2Cass. civ. n. 26385/2020

3Cass. civ. n. 27916/2019

4Cass. civ. n. 2103/2019

5Cass. civ. n. 23257/2017

6Cass. civ. n. 12822/2014

7Cass. civ. n. 8406/2014

8Cass. civ. n. 6039/2000

9Cass. civ. n. 3657/1998

10Cass. civ. n. 2125/1985