Articolo 192 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Astensione e ricusazione del consulente
Dispositivo
L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione (1); nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando ricorso al giudice istruttore (2) (4).
Questi provvede con ordinanza non impugnabile [89 disp. att.] (3).
Note
(1) La norma distingue tra il c.t.u.non iscrittonell'albo speciale del tribunale (13 disp. att.), che ha la possibilità di non accettare l'incarico senza dover motivare tale scelta (con l'unico dovere di denunciare tale intenzione al giudice che lo ha nominato) e il consulente tecnicoiscrittonell'albo: quest'ultimo, al contrario, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, a meno che sussista un valido motivo di astensione, per l'istanza della quale il consulente deve depositare apposito ricorso.
(2) Le parti possono ricusare il consulente tecnico d'ufficio per i motivi di cui agli artt.51 e52 c.p.c. Per la presentazione dell'istanza è previsto un termine di almeno tre giorni antecedenti all'udienza di comparizione: sulla natura perentoria o meno del termine vi è discordanza di opinioni.
(3) Il provvedimento del giudice istruttore relativo all'istanza di astensione o ricusazione è steso in calce al ricorso del consulente o della parte. Il c.t.u. è tenuto a comparire davanti al giudice istruttore anche se è stato nominato dal collegio.
(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 28309/2020
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28309 del 11 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 26385/2020
L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26385 del 19 novembre 2020)
3Cass. civ. n. 27916/2019
La terzietà-imparzialità del consulente tecnico d'ufficio richiede che il consulente non debba essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice, ed è garantita dalla legge sia con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente e preliminarmente prescritta, sia con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso fosse incorso nella violazione degli istituti suddetti il giudice di primo grado che aveva nominato c.t.u. un professionista con studio nella stessa cittadina - di meno di 90.000 abitanti - nella quale aveva sede la società convenuta, il cui legale rappresentante era nipote di un noto imprenditore).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27916 del 30 ottobre 2019)
4Cass. civ. n. 2103/2019
La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice, salva la facoltà delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, dubbi che, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 2103 del 24 gennaio 2019)
5Cass. civ. n. 23257/2017
Ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.c., l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, altrimenti la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, né la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata “ab origine” tempestivamente denunciata.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23257 del 5 ottobre 2017)
6Cass. civ. n. 12822/2014
La mancanza di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12822 del 6 giugno 2014)
7Cass. civ. n. 8406/2014
I fatti relativi all'attendibilità, ovvero all'affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell'ausiliario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8406 del 10 aprile 2014)
8Cass. civ. n. 6039/2000
Non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità del Ctu qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6039 del 11 maggio 2000)
9Cass. civ. n. 3657/1998
L'art. 192, comma secondo c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3657 del 8 aprile 1998)
10Cass. civ. n. 2125/1985
I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art. 192 c.p.c., o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per sè stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art. 196 c.p.c., dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudice del merito, è insindacabile in Cassazione(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2125 del 26 marzo 1985) Cass. civ. n. 7770/200La causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 192 c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'art. 51 cod. proc.civ., nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 7770 del 31 marzo 200)