Articolo 193 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giuramento del consulente

Dispositivo

Note

(1) Il giuramento può essere prestato anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico, prima del deposito della relazione peritale.Il rifiuto di prestare giuramento da parte del consulente iscritto negli appositi albi speciali è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro trenta a cinquecentosedici (art. 366 del c.p., secondo comma).

(2) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023";- (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17339/2017

2Cass. civ. n. 14906/2011

3Cass. civ. n. 10386/1996

4Cass. civ. n. 3907/1975