Articolo 197 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio

Dispositivo

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori (1).

Note

(1) Per il rispetto del principio del contraddittorio, la convocazione del consulente tecnico d'ufficio su invito del presidente del collegio richiede anche la presenza delle parti, attraverso i loro difensori e consulenti. Questi hanno però l'obbligo di ritirarsi prima che il giudice deliberi la decisione nel segreto della camera di consiglio.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17286/2013

E inibita al giudice l'assunzione d'ufficio, quale mezzo di prova, di informazioni fornite da un soggetto estraneo al processo, che non rivesta né la qualità di testimone, né quella di consulente tecnico d'ufficio in quello stesso giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito fondata sui chiarimenti resi, in assenza di istanza di parte, dal c.t.u. nominato in diverso procedimento). (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 19/07/2006).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17286 del 12 luglio 2013)

2Cass. civ. n. 1595/1984

La presenza in camera di consiglio del consulente tecnico non è prescritta in maniera inderogabile ma è sufficiente che egli esprima per iscritto il suo parere, che va unito al processo verbale di udienza.(Cassazione civile, sentenza n. 1595 del 7 marzo 1984)

3Cass. civ. n. 1668/1957

La convocazione del consulente tecnico in camera di consiglio perché fornisca chiarimenti ed esprima pareri in presenza delle parti costituisce oggetto di facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio giudicante, il cui mancato esercizio non può configurarsi come vizio in procedendo.(Cassazione civile, sentenza n. 1668 del 29 aprile 1957)

4Cass. civ. n. 72/1948

Se, con sentenza passata in giudicato, venga ordinato a due consulenti tecnici d'ufficio, che, in tempi diversi ed in mutata situazione di luoghi abbiano compiuto distinte indagini, di dare ciascuno, in particolare, chiarimenti su lacune, constatazioni, affermazioni e considerazioni personali, rimaste oscure e non ben giustificate nelle rispettive relazioni, ma può il giudice, senza violare la cosa giudicata, decidere la controversia, di carattere essenzialmente tecnico, basando il proprio giudizio sui soli chiarimenti offerti da uno dei due consulenti, non in grado di fornire le necessarie delucidazioni su parti non chiare della relazione dell'altro e senza averle effettivamente offerte.(Cassazione civile, sentenza n. 72 del 19 gennaio 1948)