Articolo 198 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Esame contabile
Dispositivo
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti (1).
Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo [195] (2).
Note
(1) I documenti contabili o i registri possono essere già prodotti in causa o non prodotti: in questo secondo caso, l'esame del consulente deve essere volto a tentare la conciliazione delle parti, le quali debbono peraltro prestare il proprio consenso.Se la conciliazione riesce, si redige apposito processo verbale (art. 199 del c.p.c.). Diversamente, il consulente depositerà una relazione scritta con i risultati della sua indagine e le dichiarazioni di parte potranno essere valutate dal g.i. come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
(2) Secondo la giurisprudenza, qualora il consulente tenga conto, senza il consenso delle parti, di documenti o registri non prodotti in causa, si verifica una ipotesi di nullità relativa della consulenza (art. 157 del c.p.c.), sanabile laddove non sia fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 15620/2017
In applicazione dell'art. 157, comma 3, c.p.c., non è legittimata a dedurre la nullità della sentenza, in quanto basata su documenti tardivamente prodotti, la stessa parte che abbia effettuato la relativa produzione, ancorché per il tramite del proprio consulente tecnico. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/12/2015).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15620 del 22 giugno 2017)
2Cass. civ. n. 8403/2016
In tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva considerato inammissibile la produzione di nuova ed ulteriore documentazione volta ad accertare la morosità della controparte ed il calcolo, su di essa, dei relativi interessi, tenuto anche conto della riconvocazione in grado d'appello dei consulenti per fornire chiarimenti). (Rigetta, App. Palermo, 04/03/2010).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8403 del 27 aprile 2016)
3Cass. civ. n. 12921/2015
Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015)
4Cass. civ. n. 24549/2010
In tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c. tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice. (Nella fattispecie la pronuncia di secondo grado, con valutazione condivisa in sede di legittimità, aveva dichiarato l'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di ctu relativa a revocatoria fallimentare di rimesse).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24549 del 2 dicembre 2010)
5Cass. civ. n. 8659/1999
Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può tenere conto di documenti non ritualmente prodotti in causa soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c. con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8659 del 14 agosto 1999)
6Cass. civ. n. 517/1968
Il principio in base al quale il giudice del merito, quando riconosce esatte le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento non può valere quando lo stesso consulente tecnico, chiamato ad esaminare alcune partite di un conto, abbia espresso dei dubbi su alcune partite di esso, rimettendo ogni definitivo giudizio al giudice, costituendo in tal caso l'opinione del consulente, più che espressione di un giudizio tecnico, un apprezzamento probatorio circa il fatto sottoposto al suo esame. Le eventuali nullità della consulenza tecnica hanno sempre valore relativo per cui, se non fatte valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, sono sanate. La sanatoria si estende anche alle nullità derivanti dall'aver tenuto indebitamente conto, senza il consenso delle parti di documenti non regolarmente prodotti in causa, che il consulente tecnico, a norma dell'art. 198 c.p.c., può esaminare soltanto al limitato fine di tentare, in materia contabile la conciliazione tra le parti stesse.(Cassazione civile, sentenza n. 517 del 14 febbraio 1968)