Articolo 199 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale di conciliazione

Dispositivo

Note

(1) Il verbale di conciliazione è a tutti gli effetti unascrittura privata non autenticatae non un atto pubblico, poiché il consulente tecnico contabile non è un pubblico ufficiale e la sua firma non ha valore di autenticazione.

(2) Il giudice istruttore deve solo verificare laregolarità formaledell'atto (sottoscrizione delle parti e del c.t.u.), senza essere tenuto a dover valutare l'eventuale invalidità dell'atto. Egli si limita ad attribuire al verbale, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo.Presunti vizi sostanziali della conciliazione raggiunta tra le parti potranno essere fatti valere solo in sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 del c.p.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 13578/2008

2Cass. civ. n. 12561/1992

3Cass. civ. n. 6976/1982

4Cass. civ. n. 1663/1980