Articolo 205 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
Dispositivo
Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo [203], pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa (1).
Note
(1) Il giudice risolve le questioni attinenti all'assunzione della prova con ordinanza revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.e dal collegio (v.178).L'ordinanza emessa dal giudice delegato (art. 203 del c.p.c.) può essere revocata o modificata anche dal giudice istruttore delegante e dal collegio.Se l'assunzione della prova avviene all'estero (art. 204 del c.p.c.), le questioni incidentali vanno risolte secondo lalex locie non rilevano nel giudizio italiano a meno che esse non comportino per la legge straniera una ipotesi di nullità.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 14349/2004
In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine — e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato — il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza — non impugnabile — con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14349 del 29 luglio 2004)
2Cass. civ. n. 7751/1992
A norma dell'art. 205 c.p.c. applicabile anche ai giudizi davanti al conciliatore ai sensi dell'art. 311 stesso codice, gli incidenti che sorgono durante l'assunzione dei mezzi di prova debbono essere sottoposti alla decisione del giudice in detta sede. La questione non può quindi farsi valere per la prima volta con il ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7751 del 24 giugno 1992)