Articolo 206 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assistenza delle parti all'assunzione

Dispositivo

Note

(1) L'assistenza delle parti deve essereattiva, ossia consistere nella effettiva partecipazione alla prova, personalmente o a mezzo del difensore.Le parti possono sempre rilasciare dichiarazioni e porre domande al giudice, nonché essere poste a confronto con i testi (tranne nell'interrogatorio informale).Solo nel caso di ispezione corporale (art. 260 del c.p.c.) è previsto che la parte possa essere esclusa dall'assunzione per evitare la lesione dei diritti di libertà personale e riservatezza del soggetto sottoposto all'esame.