Articolo 206 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assistenza delle parti all'assunzione

Dispositivo

Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova [84 disp. att.] (1).

Note

(1) L'assistenza delle parti deve essereattiva, ossia consistere nella effettiva partecipazione alla prova, personalmente o a mezzo del difensore.Le parti possono sempre rilasciare dichiarazioni e porre domande al giudice, nonché essere poste a confronto con i testi (tranne nell'interrogatorio informale).Solo nel caso di ispezione corporale (art. 260 del c.p.c.) è previsto che la parte possa essere esclusa dall'assunzione per evitare la lesione dei diritti di libertà personale e riservatezza del soggetto sottoposto all'esame.