Articolo 209 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Chiusura dell'assunzione

Dispositivo

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione (1) quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione (2).

Note

(1) Il giudice istruttore può dichiarare espressamente chiusa l'istruzione probatoria con ordinanza, revocabile e modificabile ai sensi degli articoli177 e178, dallo stesso giudice istruttore o dal collegio. La chiusura dell'istruzione consegue anche, implicitamente, alla fissazione da parte del giudice dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

(2) Secondo la giurisprudenza, il giudice può ritenere superflua la prova se reputa di avere già in mano tutti gli elementi necessari alla decisione; la dottrina sostiene invece che la prova è superflua se è conforme al convincimento del giudice.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 11810/2016

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione. (Rigetta, App. Genova, 27/04/2012).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11810 del 9 giugno 2016)

2Cass. civ. n. 13375/2009

Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova testimoniale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga - con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità - la stessa superflua. (Rigetta, Trib. Voghera, 02/12/2005).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 13375 del 10 giugno 2009)

3Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22843 del 25 ottobre 2006)

4Cass. civ. n. 9942/1998

Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9942 del 8 ottobre 1998)

5Cass. civ. n. 4718/1984

L'omessa motivazione circa la reiezione delle istanze di ammissione di mezzi istruttori non assume rilievo allorché, dal complesso delle ragioni svolte nella sentenza, possa argomentarsi la superfluità, l'inconcludenza e l'irrilevanza delle prove dedotte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4718 del 29 agosto 1984)

6Cass. civ. n. 3378/1980

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori non assunti, indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3378 del 22 maggio 1980)

7Cass. civ. n. 2036/1980

Nel provvedimento di chiusura dell'istruzione deve ritenersi implicita la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere il mezzo istruttorio che, sebbene ammesso, non sia stato espletato per inerzia processuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2036 del 28 marzo 1980)

8Cass. civ. n. 1399/1980

L'ordinanza che dichiara chiusa l'istruttoria quando ravvisa superflua, per i risultati raggiunti, l'ulteriore assunzione di mezzi di prova, non può, violando i diritti della difesa, rinvenire l'estremo della superfluità nelle acquisizioni testimoniali ex uno latere, salvo che espressamente od implicitamente dichiari l'altra parte decaduta dall'espletamento di quel mezzo istruttorio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1399 del 27 febbraio 1980)

9Cass. civ. n. 27/1980

Il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori quando, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali d'apprezzamento, ritenga già sicuramente raggiunta la prova dei fatti di cui si discute, né, in tal caso, occorre che egli li respinga esplicitamente, bastando che la sua volontà risulti per implicito dalla motivazione della raggiunta certezza.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27 del 5 gennaio 1980)

10Cass. civ. n. 3598/1979

Non sussiste l'obbligo del giudice del merito di disporre i mezzi di prova richiesti dalla parte tutte le volte che i medesimi non superino il preventivo vaglio di rilevanza e concludenza a lui istituzionalmente riservato, come avviene allorché i fatti oggetto della prova, in quanto non contestati ex adverso ovvero già sufficientemente provati, non abbisognano di accertamenti ulteriori, o quando, a fronte degli stessi fatti, risultino già acquisiti altri elementi, idonei a fondare un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Tale accertamento negativo di rilevanza deve essere comunque sostenuto da adeguata motivazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3598 del 27 giugno 1979)