Articolo 210 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Dispositivo

Note

(1) L'art. 118 del c.p.c.stabilisce che l'ispezione può essere ordinata se non comporti un grave danno per la parte o per il terzo, senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt.200 e201 c.p.p. (segreto professionale o d'ufficio).Il giudice potrà ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo: tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del g.i., il quale non deve specificare le ragioni per cui ritiene di pronunciare l'ordine.Tuttavia, è indispensabile che l'ordine di esibizione sia impartito solo per gli atti la cui acquisizione al processo sia necessaria o quantomeno molto influente per la decisione della causa.

(2) L'istanza di esibizione è sempre necessaria, tranne nel caso previsto dall'art. 2711 del c.c.in relazione all'esibizione dei libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia nonché scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la causa stessa.L'istanza di parte presuppone in ogni caso: l'interesse del richiedente; la certezza dell'esistenza del documento, che deve essere precisamente indicato; la prova della effettiva possibilità di consegnare il documento o la cosa; l'indicazione del soggetto cui è rivolto l'ordine.

(3) Il giudice si pronuncia sull'esibizione con ordinanza, revocabile e modificabile ai sensi degli artt.177 e178.La parte destinataria dell'istanza di parte è tenuta a conservare la documentazione oggetto della richiesta sino a che il giudice abbia definitivamente provveduto in ordine all'esibizione.

(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 38062/2021

2Cass. civ. n. 31251/2021

3Cass. civ. n. 27412/2021

4Cass. civ. n. 5068/2021

5Cass. civ. n. 13903/2020

6Cass. civ. n. 32265/2019

7Cass. civ. n. 29237/2019

8Cass. civ. n. 8007/2018

9Cass. civ. n. 2148/2017

10Cass. civ. n. 27231/2014

11Cass. civ. n. 11671/2014

12Cass. civ. n. 14656/2013

13Cass. civ. n. 28639/2011

14Cass. civ. n. 17602/2011

15Cass. civ. n. 6439/2010

16Cass. civ. n. 4375/2010

17Cass. civ. n. 26943/2007

18Cass. civ. n. 17948/2006

19Cass. civ. n. 2262/2006

20Cass. civ. n. 12997/2004

21Cass. civ. n. 10043/2004

22Cass. civ. n. 12611/2003

23Cass. civ. n. 12023/2002

24Cass. civ. n. 11709/2002

25Cass. civ. n. 11225/2000

26Cass. civ. n. 10147/1998

27Cass. civ. n. 7318/1996

28Cass. civ. n. 2588/1986

29Cass. civ. n. 7289/1983