Articolo 211 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Tutela dei diritti del terzo

Dispositivo

Note

(1) Il nostro ordinamento tutela il terzo destinatario di una istanza di esibizione prevedendo una serie di cautele a suo favore volte ad evitare che dall'esibizione dei documenti possa derivargli un grave danno o che egli possa essere costretto a violare il segreto professionale o d'ufficio.

(2) La mancata citazione del terzo entro il termine fissato dal giudice comporterebbe, secondo la dottrina, ladecadenzadella parte dal diritto di chiedere l'esibizione o comunque varrebbe comerinunciaall'istanza.

(3) L'ipotesi prevista dall'articolo in commento, secondo parte della dottrina, consisterebbe in un vero e propriointervento volontarionel giudizioexart. 105 del c.p.c.. Il terzo assumerebbe quindi la qualità di parte del processo.Per altri, la citazione del terzo dà vita ad un procedimentoincidentaledi natura meramente istruttoria, che dovrebbe concludersi con semplice ordinanza e non con sentenza.Quanto all'opposizione eventualmente proposta dal terzo, la giurisprudenza ritiene che il provvedimento con il quale il giudice decide abbia contenuto e natura disentenza, decidendo su di una questione incidentale del processo, impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello: ciò anche se essa riveste la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio o dal g.i. in funzione di tribunale in composizione monocratica. Secondo questo orientamento, se il terzo notifica ad una parte il provvedimento che decide sul merito e sulla legittimità dell'ordine di esibizione, nei confronti del destinatario decorre il termine breve per proporre impugnazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 952/1976