Articolo 215 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riconoscimento tacito della scrittura privata

Dispositivo

Note

(1) Secondo quanto disposto dall'articolo in commento, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto. Tuttavia, vi è un'eccezione, prevista dal terzo comma dell'art. 293 c.p.c.: il contumace che si costituisce tardivamente nel giudizio può disconoscere le scritture prodotte contro di lui nella prima udienza o nel termine assegnato dal giudice istruttore; inoltre, il contumace in primo grado ha la possibilità di disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta nell'atto di appello.Sul tema, è importante analizzare l'art. 292 del c.p.c., che prevede una serie di atti che devono essere notificati personalmente al contumace, tra i quali non compariva il verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata contro il contumace stesso. Pertanto, sono stati necessari due interventi della Corte costituzionale che hanno sancito l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 292 del c.p.c.nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della scrittura privata, non indicata negli atti notificatigli in precedenza (sentenze 250/1986 e 317/1989).

(2) La giurisprudenza interpreta la barriera preclusiva al disconoscimento della scrittura privata prevista dal n. 2) della norma in commento in maniera piuttosto rigorosa, ritenendo addirittura che tale onere debba essere assolto entro la prima udienza successiva alla produzione della scrittura anche se si tratti di udienza di mero rinvio.Si ritiene, inoltre, che un disconoscimento tempestivo possa essere vanificato dall'utilizzo che la parte faccia della stessa scrittura disconosciuta a propria difesa nel merito.Il riconoscimentoexart. 215 del c.p.c.attribuisce alla scrittura valore di piena prova fino a querela di falso (art. 2702 del c.c.) e opera esclusivamente nel processo nel quale si realizza (in altro processo, la stessa scrittura può essere disconosciuta).

(3) Alla parte viene concesso il tempo di verificare la conformità dell'originale alla copia prodotta.La disciplina degli artt.214 e215 c.p.c. è applicabile anche alle copie fotografiche di scritture di cui all'art. 2719 del c.c., con la conseguenza che tali copie si hanno per riconosciute (tanto nella loro conformità all'originale che nell'autenticità di scrittura e sottoscrizione) ove la parte contro cui sono state prodotte non le abbia disconosciute entro la prima udienza o risposta successiva alla produzione.

Massime giurisprudenziali (24)

1Cass. civ. n. 12794/2021

2Cass. civ. n. 6890/2021

3Cass. civ. n. 18919/2020

4Cass. civ. n. 15676/2020

5Cass. civ. n. 6176/2020

6Cass. civ. n. 23636/2019

7Cass. civ. n. 15113/2019

8Cass. civ. n. 30948/2018

9Cass. civ. n. 23669/2017

10Cass. civ. n. 22460/2017

11Cass. civ. n. 22064/2017

12Cass. civ. n. 12303/2016

13Cass. civ. n. 13321/2015

14Cass. civ. n. 3122/2015

15Cass. civ. n. 18664/2012

16Cass. civ. n. 9439/2010

17Cass. civ. n. 6187/2009

18Cass. civ. n. 11460/2007

19Cass. civ. n. 5461/2006

20Cass. civ. n. 9024/2005

21Cass. civ. n. 9159/2002

22Cass. civ. n. 10287/1998

23Cass. civ. n. 8620/1996

24Cass. civ. n. 7961/1990