Articolo 216 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di verificazione

Dispositivo

La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta [214] c.p.c.] deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (1).

L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse (2); ma se il convenuto riconosce la scrittura le spese sono poste a carico dell'attore.

Note

(1) L'istanza di verificazione, finalizzata ad accertare la paternità della scrittura privata disconosciuta dalla parte contro la quale è stata prodotta in giudizio, costituisce unonerea carico della parte che vuole avvalersi della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta: la norma utilizza propriamente l'espressione "la parte ...devechiederne la verificazione".

(2) Il procedimento di verificazione può essere proposto, oltre che in via incidentale (con dichiarazione resa a verbale o ricorso), anche in via principale con citazione: in questo caso, però, la parte che propone la domanda deve dimostrare di avervi interesse, ad esempio perché intende servirsi della scrittura come prova in eventuali futuri giudizi o come titolo per trascrizioni o iscrizioni.

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 30779/2021

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzione adottate per aver emesso assegni privi di provvista, colui contro il quale la prova dell'illecito valutario è addotta può disconoscere la propria sottoscrizione e porre in discussione l'autenticità del titolo di credito, ma il conseguente accertamento istruttorio non va compiuto nelle forme del giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ben potendo l'amministrazione dimostrare l'elemento materiale dell'illecito con altri mezzi di prova ed eventualmente pure con presunzioni. (Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 07/06/2018).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30779 del 29 ottobre 2021)

2Cass. civ. n. 25508/2021

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l'ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d'ufficio). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/09/2018).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25508 del 21 settembre 2021)

3Cass. civ. n. 20882/2021

La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20882 del 21 luglio 2021)

4Cass. civ. n. 20884/2020

La parte che, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l'originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l'ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale per essere stata sottoposta all'indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall'avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/08/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20884 del 30 settembre 2020)

5Cass. civ. n. 33769/2019

In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 33769 del 19 dicembre 2019)

6Cass. civ. n. 29542/2019

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 29542 del 14 novembre 2019)

7Cass. civ. n. 23636/2019

L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura. Essa, di conseguenza, è logicamente incompatibile con l'istanza di verificazione che ne costituisce implicita rinuncia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23636 del 24 settembre 2019)

8Cass. civ. n. 18363/2018

La parte che contesti la veridicità del testamento olografo è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura ed a fornire la relativa prova, mentre quella contro cui l'azione di impugnativa è esercitata non ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere del detto testamento, non essendo applicabile il procedimento di verificazione delle scritture private di cui all'art. 216, comma 2, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 18363 del 12 luglio 2018)

9Cass. civ. n. 22078/2014

La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014)

10Cass. civ. n. 19279/2014

In tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso. In mancanza, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità al disconoscente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19279 del 12 settembre 2014)

11Cass. civ. n. 7267/2014

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7267 del 27 marzo 2014)

12Cass. civ. n. 2220/2012

La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2220 del 16 febbraio 2012)

13Cass. civ. n. 16915/2011

Pur dovendo essere ordinariamente proposta l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell'originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all'art. 217 c.p.c., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura medesima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16915 del 2 agosto 2011)

14Cass. civ. n. 6500/2009

Il divieto di produrre documenti nuovi in appello, previsto all'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c., non opera quando il documento, tardivamente prodotto in primo grado (nella specie, alla terza udienza) senza alcuna opposizione della controparte, sia stato depositato in appello all'atto della costituzione, avvenuta in una udienza successiva alla prima, trattandosi di documento validamente acquisito al processo in ragione dell'intervenuta sanatoria della irritualità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6500 del 17 marzo 2009)

15Cass. civ. n. 12695/2008

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l'assicurato aveva contestato l'autenticità della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione ).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12695 del 19 maggio 2008)

16Cass. civ. n. 12976/2001

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12976 del 23 ottobre 2001)

17Cass. civ. n. 2895/1996

Procedutosi alla ricostituzione (o «ricostruzione») del verbale di udienza di un processo civile in applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 113 del vigente codice di procedura penale, all'atto ricostituito deve attribuirsi lo stesso valore formale dell'atto mancante e quindi l'efficacia probatoria che l'atto pubblico ha a norma dell'art. 2700 c.c. Ne consegue che l'atto stesso, impugnabile solo con la querela di falso, non è soggetto a verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione e originale non sono censurabili in cassazione, se non è configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricostituzione era rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il verbale smarrito contenendo la riserva di impugnazione di una sentenza non definitiva, e la S.C. non ha ritenuto decisive, in merito alla logicità della motivazione relativa alla ricostituzione, le deduzioni del ricorrente circa la possibilità che la fotocopia utilizzata avesse subito un fotomontaggio).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2895 del 29 marzo 1996)

18Cass. civ. n. 155/1994

La mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 155 del 8 gennaio 1994)

19Cass. civ. n. 9314/1993

Il giudice della causa, nel cui ambito sia stata prodotta una scrittura privata che venga disconosciuta dall'interessato, è funzionalmente competente per il procedimento conseguente all'istanza di verificazione, in via incidentale, della stessa scrittura.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9314 del 3 settembre 1993)

20Cass. civ. n. 7334/1993

Il disconoscimento della scrittura privata, a norma dell'art. 214 c.p.c., fa insorgere a carico del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione, mentre le circostanze che eventualmente possano evidenziare la pretestuosità del disconoscimento stesso (quale l'esecuzione del contratto espresso dalla scrittura disconosciuta) non ostano agli indicati effetti, restando rilevanti nell'ambito della procedura di verificazione, sempre che l'interessato provveda ad attivarla ai sensi dell'art. 216 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7334 del 5 luglio 1993)