Articolo 243 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Dispositivo

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio (1).

Note

(1) La norma sancisce l'equiparazione di effetti tra il giuramento decisorio e quelli suppletorio ed estimatorio: il rinvio è, in particolare, agli artt.238 e239, rispettivamente relativi agli effetti della prestazione e della mancata prestazione, ma anche in generale a tutte le norme riguardanti il giuramento decisorio, nei limiti della compatibilità.Una corrente minoritaria rivendica l'autonomia dell'efficacia probatoria del giuramento suppletorio, ritenendo che la sua mancata prestazione sia liberamente valutabile dal giudice, con possibilità di acquisire contro le risultanze dello stesso nuovi strumenti probatori.Dal punto di vista penalistico, i giuramenti deferibili d'ufficio si differenziano da quello decisorio perché il colpevole di falso giuramento non è punibile se abbia ritrattato il falso prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva (art. 371 del c.p.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 19270/2006

Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato disemiplena probatioha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di unasemiplena probatioe del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che il giuramento abbia per oggetto un fatto proprio della parte alla quale è deferito dovendo intendersi per fatto proprio non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo poiché il giudice non ha l'obbligo di deferire il giuramento.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19270 del 8 settembre 2006)

2Cass. civ. n. 5251/1986

Il giuramento decisorio deve essere verbalizzato secondo le prescrizioni dell'art. 230 c.p.c. e la sua espressione da parte del giurante non può essere riassunta e riportata nel verbale di udienza nella forma del discorso indiretto. In tal caso il giuramento è nullo e non può essere, quindi, utilizzato per la decisione della causa, mancando la garanzia dell'assoluta certezza delle parole pronunciate dal giurante.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5251 del 27 agosto 1986)

3Cass. civ. n. 928/1946

Al giuramento suppletorio si applicano tutte le norme formali stabilite dalla legge per il giuramento decisorio.(Cassazione civile, sentenza n. 928 del 19 luglio 1946)