Articolo 248 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Audizione dei minori degli anni quattordici

Dispositivo

[I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento] (1).

Note

(1) Con sentenza n. 139 dell'11 giugno 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 5485/1997

La minore età di un teste non incide sulla sua capacità a testimoniare, bensì sulla valutazione della testimonianza resa e quindi sull'attendibilità di essa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5485 del 19 giugno 1997)