Articolo 249 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Facoltà di astensione

Dispositivo

Note

(1) Con sentenza 87/1997 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 249, chiarendo che il rinvio all'art. 200 c.p.p. si deve intendere riferito non solo agli avvocati, ma anche ai praticanti avvocati che svolgono la pratica forense presso lo studio del professionista.

(2) La facoltà di astensione viene attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente all'udienza, quando il giudice ammonisce i testimoniexart.251 e, comunque, non oltre l'inizio dell'esame testimoniale. Il legislatore non ha previsto per il g.i. l'obbligo di avvertire il teste della facoltà di astenersi.Se si tratta di segreto di Stato, il giudice deve chiedere conferma al Presidente del consiglio, il quale deve confermare l'esistenza del segreto entro 60 giorni: altrimenti, il giudice ordina che il teste deponga.

(3) Sulle contestazioni eventualmente sorte circa la legittimità dell'esercizio della facoltà di astensione, il giudice istruttore provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 205, anche se d'ufficio è comunque titolare del potere di verificare che la dichiarazione di astensione sia fondata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2058/1996