Articolo 249 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Facoltà di astensione
Dispositivo
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli [200] (1), [201] e [202] del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni (2) (3).
Note
(1) Con sentenza 87/1997 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 249, chiarendo che il rinvio all'art. 200 c.p.p. si deve intendere riferito non solo agli avvocati, ma anche ai praticanti avvocati che svolgono la pratica forense presso lo studio del professionista.
(2) La facoltà di astensione viene attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente all'udienza, quando il giudice ammonisce i testimoniexart.251 e, comunque, non oltre l'inizio dell'esame testimoniale. Il legislatore non ha previsto per il g.i. l'obbligo di avvertire il teste della facoltà di astenersi.Se si tratta di segreto di Stato, il giudice deve chiedere conferma al Presidente del consiglio, il quale deve confermare l'esistenza del segreto entro 60 giorni: altrimenti, il giudice ordina che il teste deponga.
(3) Sulle contestazioni eventualmente sorte circa la legittimità dell'esercizio della facoltà di astensione, il giudice istruttore provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 205, anche se d'ufficio è comunque titolare del potere di verificare che la dichiarazione di astensione sia fondata.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2058/1996
È pienamente valida la deposizione resa dal consulente del lavoro anche nell'ipotesi in cui il giudice abbia omesso di avvertirlo del suo diritto di astenersi dal testimoniare, atteso che né l'art. 351 c.p.p. (vecchio testo) — che prevedeva il diritto di alcuni professionisti di astenersi dal testimoniare nei procedimenti penali su ciò che a loro era stato confidato o era pervenuto a conoscenza per ragione della professione esercitata, diritto di astenersi esteso al consulente del lavoro dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 — norma applicabile al processo civile in forza dell'art. 249 c.p.c., né l'art. 200 del nuovo c.p.p. prevedono un obbligo per il giudice di avvisare il teste della sua facoltà di astenersi, come è previsto, invece, per i prossimi congiunti dell'imputato ex art. 350 c.p.p. (vecchio testo) e art. 199 nuovo c.p.p.; la suddetta diversità di trattamento trova infatti giustificazione nel fatto che i prossimi congiunti dell'imputato, a differenza dei professionisti, possono ignorare l'esistenza di tale facoltà e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare, che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2058 del 13 marzo 1996)