Articolo 251 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giuramento dei testimoni

Dispositivo

I testimoni sono esaminati separatamente (1).

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente (2), e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro» (3) (4).

Note

(1) Il legislatore ha stabilito che il giudice istruttore non può sentire congiuntamente più testimoni, né questi possono assistere reciprocamente alle rispettive deposizioni. Ciò in quanto deve essere garantita laspontaneitàe laveridicità delle risposte, che potrebbe essere messa a rischio da eventuali suggestionamenti o influenze tra testi.Le conseguenze della presenza di altri testimoni alla deposizione di uno di loro è ritenuta, da una tesi minoritaria della dottrina, causa di nullità della prova. Invece, la tesi accolta dalla giurisprudenza dominante sostiene che la situazione descritta generi semplicemente un caso di eventualeinattendibilitàdel testimone, che sarà valutata dal giudice.

(2) Con sentenza del 10 ottobre 1979, n. 117, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'articolo nella parte in cui non è contenuto l'inciso «se credente» dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa» e dopo le parole «consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio».

(3) Con sentenza del 5 maggio 1995, n. 149, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledel secondo comma dell'articolo: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità”», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”».Si deve quindi ritenere che oggi il comma sia così formulato:Il giudice istruttore avverte il testimone di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

(4) L'omessa preventiva ammonizione del teste o la mancata prestazione della dichiarazione di impegno (oggi non si può più parlare di giuramento) non danno luogo a nullità della testimonianza, in quanto non costituiscono requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 22330/2007

Con l'impugnazione in sede di legittimità della sentenza d'appello non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante incidentale, qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22330 del 24 ottobre 2007)

2Cass. civ. n. 11386/1999

La mancata prestazione del giuramento prescritto dall'art. 251 c.p.c. non comporta, in difetto di una espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11386 del 11 ottobre 1999)

3Cass. civ. n. 7800/1993

L'escussione di un teste che abbia assistito alle deposizioni dei testimoni precedentemente sentiti, in violazione del disposto dell'art. 251, primo comma, c.p.c. — secondo cui i testimoni sono esaminati separatamente — non comporta la nullità della prova, atteso che l'inosservanza di tale disposizione rileva solo ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste (riservata al giudice del merito) e non attiene alla sussistenza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7800 del 14 luglio 1993)

4Cass. civ. n. 6494/1990

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore le persone che debbono essere sentite dal giudice non prestano il giuramento previsto in tema di assunzione della prova testimoniale dall'art. 251 c.p.c., poiché esse riferiscono al giudice, oltre che fatti, anche opinioni e giudizi sulla situazione a lui sottoposta, in funzione dei particolari rapporti e della peculiare posizione assunta nei confronti del minore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6494 del 26 giugno 1990)

5Cass. civ. n. 2572/1962

L'inosservanza di forme degli atti processuali non importa pronuncia di nullità se la nullità non è comminata dalla legge, salvo che tale inosservanza non impedisca il raggiungimento dello scopo; non possono pertanto essere dichiarate nulle le deposizioni testimoniali raccolte dal giudice senza la preventiva ammonizione ed anche senza il previo giuramento.(Cassazione civile, sentenza n. 2572 del 11 agosto 1962)