Articolo 252 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Identificazione dei testimoni

Dispositivo

Note

(1) La menzione della paternità (e della maternità) si deve ritenere omessa ai sensi della l. 31 ottobre 1955, n. 1064 (Disposizioni relative alle generalità): essa va sostituita con l'indicazione del luogo e data di nascita (di fatto, quindi, è superato anche l'obbligo di indicare l'età).Se il testimone dichiara false generalità, egli è perseguibile penalmenteexart.495 c.p. (reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali o di altri); invece, il rifiuto ingiustificato di rendere le proprie generalità equivalendo a rifiuto di deporre, rende impossibile la testimonianza stessa.

(2) L'inesistenza di rapporti familiari, di dipendenza o di interessi in causa del testimone, nella prassi viene espressa dichiarando a verbale che il teste èindifferente.

(3) Sulle eventuali contestazioni sorte circa la legittimazione a deporre del testimone, il giudice istruttore decide con ordinanza di natura istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Di norma le contestazioni precedono l'espletamento della prova testimoniale, ma nulla vieta che esse siano presentate anche dopo la deposizione.Quanto all'attendibilità o credibilità della testimonianza resa, il giudice istruttore ha il potere di operare una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità (sempre che la sua decisione sia adeguatamente motivata).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 16056/2016

2Cass. civ. n. 10347/2016

3Cass. civ. n. 19215/2015

4Cass. civ. n. 25663/2014

5Cass. civ. n. 11511/2014

6Cass. civ. n. 1188/2007

7Cass. civ. n. 21412/2006

8Cass. civ. n. 11377/2006

9Cass. civ. n. 1101/2006

10Cass. civ. n. 4776/2005

11Cass. civ. n. 4404/1998