Articolo 254 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Confronto dei testimoni
Dispositivo
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni (1), il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può (2) disporre che essi siano messi a confronto (3).
Note
(1) La norma è applicabile esclusivamente se le persone che il giudice intenda far confrontare abbiano reso già tutte la deposizione, non essendo ammesso il confronto tra: un testimone già escusso e uno non ancora sentito; un testimone e una delle parti del processo; tra consulenti tecnici.
(2) La valutazione circa l'opportunità di procedere a confronto tra testimoni è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, risultando quindi insindacabile in sede di legittimità.
(3) Il giudice istruttore dispone che i testimoni siano messi a confronto mediante ordinanza avente natura tipicamente istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Peraltro, va ricordato che il confronto costituisce una semplice modalità di assunzione della testimonianza e non già un autonomo mezzo di prova: pertanto, il giudice può ordinare il confronto anche durante la stessa escussione, se le risposte date dal teste siano tali da far dubitare della sua imparzialità.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 3665/1985
La valutazione dell'opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3665 del 18 giugno 1985)
2Cass. civ. n. 3816/1981
L'art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dall'anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di sindacato in sede di cassazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3816 del 12 giugno 1981)
3Cass. civ. n. 1897/1972
Il confronto dei testimoni già escussi, previsto dall'art. 254 c.p.c., non è un autonomo mezzo di prova e concerne una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è perciò suscettibile di sindacato in sede di legittimità.(Cassazione civile, sentenza n. 1897 del 15 giugno 1972)
4Cass. civ. n. 1229/1967
Non è ammesso il confronto tra un teste escusso e un altro che non si è presentato, né il confronto tra un teste e una parte.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1229 del 5 giugno 1967)