Articolo 255 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata comparizione dei testimoni

Dispositivo

Note

(1) Il testimone cui non sia stata notificata ritualmente e tempestivamente l'intimazione, non è obbligato a comparire.

(2) Il giudice ha facoltà di scegliere a sua discrezione il più opportuno provvedimento da adottare, sempre che sia stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del teste: diversamente, il giudice dovrà limitarsi a rinviare ad altra udienza l'assunzione della prova.

(3) Si tratta di una ordinanza di cui all'art. 179(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie), che va notificata, a cura del cancelliere, all'interessato: questi, entro il termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo allo stesso giudice istruttore che l'ha pronunciata, che provvede con ordinanza non impugnabile. Quando l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria divenuta definitiva, per omessa o intempestiva proposizione del reclamo, essa costituisce titolo esecutivo.

(4) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263. L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dalla l. 18 giugno 2009. n. 69.

(5) Ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'originaria parola "pretore" è stata sostituita da "giudice istruttore".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 1020/2013

2Cass. civ. n. 811/1952

3Cass. civ. n. 810/1951